Art. 8.
          Organizzazione per aree funzionali - Dipartimenti
 
   1.  Le  unita'  sanitarie  locali  e  le  aziende ospedaliere, ove
costituite, nonche' le istituzioni di cui agli articoli 41 e 42 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, entro sessanta giorni dalla  data  di
comunicazione   dei   provvedimenti   regionali  di  riorganizzazione
territoriale  della  rete  ospedaliera,  presentano   alla   Regione,
assessorato  sanita',  una  proposta  per  attuare, nell'ambito delle
strutture ospedaliere di competenza, il modello  organizzativo  delle
aree  funzionali  omogenee  di  cui  al comma 3 dell'articolo 4 della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, con presenza  obbligatoria  del  day-
hospital e di spazi adeguati per l'esercizio della libera professione
intramuraria  e posti letto per le camere a pagamento.  L'istituzione
del day-hospital e' effettuata attraverso  la  riconversione  di  una
quota  parte  dei  posti  letto  complessivi,  secondo le indicazioni
contenute nell'allegato 2 di cui all'articolo 3,  comma  1.  I  posti
letto  da destinare alla istituzione delle camere a pagamento nonche'
quelli riservati all'esercizio della libera professione  intramuraria
non  sono  compresi nello standard dei posti letto per mille abitanti
previsto dall'articolo 3, comma 2.
   2. Il modello organizzativo di  cui  al  comma  1  deve  prevedere
l'organizzazione    dell'ospedale    in    dipartimenti,    collegati
funzionalmente  anche   con   le   strutture   extraospedaliere.   Il
coordinamento   del  dipartimento,  nelle  more  dell'emanazione  dei
provvedimenti di attuazione del riordinamento del servizio  sanitario
nazionale  a  norma della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e del decreto
legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  e'  affidata  ad  uno  dei
dirigenti   delle  strutture  afferenti  al  dipartimento,  designato
dall'ufficio di direzione, integrato, a  tale  scopo,  dai  dirigenti
delle strutture stesse.
   3. Per consentire l'esercizio delle attivita' libero-professionali
intramurarie, qualora sia comprovata l'impossibilita' di organizzarle
all'interno  dei  presidi  ospedalieri  pubblici, le unita' sanitarie
locali e le aziende ospedaliere, ove costituite,  nella  proposta  di
cui  al comma 1, possono prevedere la utilizzazione, a tale scopo, in
via temporanea e, comunque, nei limiti fissati dall'articolo 4, comma
10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di  posti  letto
ubicati  nelle  case  di  cura,  a tal fine convenzionate, purche' in
prossimita' dei presidi stessi.
   4. Le proposte di cui al comma 1 sono approvate con  deliberazione
della Giunta regionale, previa verifica della loro compatibilita' con
la  programmazione  regionale e della loro rispondenza alle direttive
della Regione, emanate a norma del  successivo  comma.  Nella  stessa
deliberazione   sono   indicati,   per  ogni  presidio,  i  tempi  di
realizzazione  del  modello  organizzativo  delle   aree   funzionali
omogenee, in funzione delle risorse effettivamente a disposizione.
   5. La Giunta regionale, per le finalita' di cui ai commi 1, 2, 3 e
4,  emana una apposita direttiva, nella quale sono indicati i criteri
tecnico-organizzativi cui si  devono  attenere  le  unita'  sanitarie
locali,  individuando, tra l'altro, le modalita' per l'attuazione dei
dipartimenti,    del     day-hospital,     delle     attivita'     di
preospedalizzazione,  di  dimissione  protetta  e di ospedalizzazione
domiciliare, ai fini della riduzione dei tempi di degenza e fissa  le
tariffe    per    l'esercizio   dell'attivita'   libero-professionale
intramuraria e per i ricoveri nelle camere a pagamento, in  relazione
a quanto previsto nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
   6. I provvedimenti della Giunta regionale di cui ai commi 1, 2, 3,
4  e  5  sono  adottati, sentita la competente commissione consiliare
permanente, con le modalita' di cui all'articolo 4, comma 5.
   7. Ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 25  della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, le disposizioni di cui al decreto del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 1984, in tema
di  requisiti  minimi  dei  presidi  che   erogano   prestazioni   di
diagnostica  di  laboratorio  si  applicano  ai  presidi  pubblici di
laboratorio,  ivi  compresa  la  qualificazione  del  personale,  nel
rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502.
   8.  Sono  abrogati  il secondo e terzo comma dell'articolo 6 della
legge regionale 4 febbraio 1975, n. 15.