Art. 8. Organizzazione per aree funzionali - Dipartimenti 1. Le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere, ove costituite, nonche' le istituzioni di cui agli articoli 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti regionali di riorganizzazione territoriale della rete ospedaliera, presentano alla Regione, assessorato sanita', una proposta per attuare, nell'ambito delle strutture ospedaliere di competenza, il modello organizzativo delle aree funzionali omogenee di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con presenza obbligatoria del day- hospital e di spazi adeguati per l'esercizio della libera professione intramuraria e posti letto per le camere a pagamento. L'istituzione del day-hospital e' effettuata attraverso la riconversione di una quota parte dei posti letto complessivi, secondo le indicazioni contenute nell'allegato 2 di cui all'articolo 3, comma 1. I posti letto da destinare alla istituzione delle camere a pagamento nonche' quelli riservati all'esercizio della libera professione intramuraria non sono compresi nello standard dei posti letto per mille abitanti previsto dall'articolo 3, comma 2. 2. Il modello organizzativo di cui al comma 1 deve prevedere l'organizzazione dell'ospedale in dipartimenti, collegati funzionalmente anche con le strutture extraospedaliere. Il coordinamento del dipartimento, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di attuazione del riordinamento del servizio sanitario nazionale a norma della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e' affidata ad uno dei dirigenti delle strutture afferenti al dipartimento, designato dall'ufficio di direzione, integrato, a tale scopo, dai dirigenti delle strutture stesse. 3. Per consentire l'esercizio delle attivita' libero-professionali intramurarie, qualora sia comprovata l'impossibilita' di organizzarle all'interno dei presidi ospedalieri pubblici, le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere, ove costituite, nella proposta di cui al comma 1, possono prevedere la utilizzazione, a tale scopo, in via temporanea e, comunque, nei limiti fissati dall'articolo 4, comma 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di posti letto ubicati nelle case di cura, a tal fine convenzionate, purche' in prossimita' dei presidi stessi. 4. Le proposte di cui al comma 1 sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, previa verifica della loro compatibilita' con la programmazione regionale e della loro rispondenza alle direttive della Regione, emanate a norma del successivo comma. Nella stessa deliberazione sono indicati, per ogni presidio, i tempi di realizzazione del modello organizzativo delle aree funzionali omogenee, in funzione delle risorse effettivamente a disposizione. 5. La Giunta regionale, per le finalita' di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, emana una apposita direttiva, nella quale sono indicati i criteri tecnico-organizzativi cui si devono attenere le unita' sanitarie locali, individuando, tra l'altro, le modalita' per l'attuazione dei dipartimenti, del day-hospital, delle attivita' di preospedalizzazione, di dimissione protetta e di ospedalizzazione domiciliare, ai fini della riduzione dei tempi di degenza e fissa le tariffe per l'esercizio dell'attivita' libero-professionale intramuraria e per i ricoveri nelle camere a pagamento, in relazione a quanto previsto nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 6. I provvedimenti della Giunta regionale di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono adottati, sentita la competente commissione consiliare permanente, con le modalita' di cui all'articolo 4, comma 5. 7. Ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 1984, in tema di requisiti minimi dei presidi che erogano prestazioni di diagnostica di laboratorio si applicano ai presidi pubblici di laboratorio, ivi compresa la qualificazione del personale, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 8. Sono abrogati il secondo e terzo comma dell'articolo 6 della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 15.