Art. 8. Relazione annuale della commissione 1. Entro il 31 marzo di ogni anno, la commissione invia al Presidente della Giunta provinciale una relazione sull'attivita' svolta e sullo stato di applicazione nella provincia della legislazione in materia di parita', corredata da osservazioni e proposte, assieme alle eventuali relazioni di minoranza. 2. Il Presidente della Giunta cura la trasmissione delle relazioni al Presidente del Consiglio, che le invia a tutti i consiglieri. Le relazioni di cui al comma 1 sono discusse dal Consiglio provinciale nella prima tornata successiva alla data della loro trasmissione. 3. Qualora lo ritenga opportuno la commissione trasmette alla Giunta provinciale e, per il mezzo di questa, al Consiglio provinciale anche delle relazioni saltuarie e puntuali.