Art. 8. Modifica dell'articolo 52 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6 concernente "Disposizioni sul funzionamento della struttura provinciale modifica alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente 'Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento', e altre disposizioni in materia di personale". 1. I commi 1 e 3 dell'articolo 52 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, come sostituito dall'articolo 95 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5, sono ulteriormente sostituiti dai seguenti: "1. Ai sottufficiali e guardie forestali nonche' ai capi reparto, ai vice capo reparto, ai capi squadra ed ai vigili del fuoco del Corpo permanente dei vigili del fuoco che abbiano maturato il diritto a pensione a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e' corrisposta dalla Provincia una integrazione del trattamento pari alla differenza, determinata alla cessazione dal servizio ed alle successive scadenze previste nel periodo di vigenza contrattuale, fra il trattamento economico complessivo spettante, ivi inclusa l'idennita' integrativa speciale, al corrispondente personale statale in quiescenza con pari anzianita' di servizio e quello a carico della predetta Cassa. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalita' per la determinazione dell'integrazione. 3. Fino all'avvenuta definizione, da parte della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali del trattamento di quiescenza, la Provincia e' autorizzata a corrispondere anticipazioni dell'integrazione di cui ai commi precedenti, nella misura del 100 per cento, da determinare con le modalita' di cui al comma 5 dell'articolo 201 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12". 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti del personale cessato dal servizio in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.