Art. 8.
              Ulteriori divieti per i boschi distrutti
                       o danneggiati dal fuoco
 
   1. Nei boschi distrutti o danneggiati dal fuoco  restano  in  ogni
caso  immutati  i vincoli e le prescrizioni stabiliti dagli strumenti
urbanistici vigenti all'atto dell'evento e quanto stabilito  all'art.
9, comma 4, della legge 1 marzo 1975, n. 47.
   2. Il suddetto divieto permane fino alla completa rinnovazione del
bosco e al totale ripristino delle preesistenti condizioni vegetative
del bene danneggiato o distrutto.
   3.  E'  inoltre vietato il pascolo di qualsiasi specie di bestiame
per  almeno  cinque  anni,  salvo  l'applicazione   di   norme   piu'
restrittive  di  cui  alle prescrizioni di massima e di polizia fore-
stale vigenti in ciascuna provincia.
   4.  In  presenza  di  particolari  tipi  di  boschi  distrutti   o
danneggiati  dal  fuoco, il coordinamento provinciale del Corpo fore-
stale  dello  Stato,  d'intesa  con   l'amministrazione   provinciale
competente  per territorio che deve esprimere il proprio parere entro
trenta  giorni,  propone  al  presidente   della   giunta   regionale
l'imposizione  nei  boschi  suddetti  del  divieto  di caccia, per il
periodo   di   tempo   necessario  alla  ricostituzione  dell'habitat
faunistico e comunque non inferiore a cinque anni.  Il  provvedimento
emesso  dal  presidente  della  giunta  regionale conterra' tutti gli
elementi necessari alla identificazione dell'area interessata, dovra'
essere pubblicato all'albo pretorio dei comuni interessati e diverra'
operativo il ventunesimo giorno dalla data di affissione.