Art. 8. Istituzione del ruolo 1. E' istituito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 21/1992, il ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea della Valle d'Aosta. 2. Il ruolo e' tenuto presso il Servizio del commercio, zona franca e contingentamento dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato. 3. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente. 4. L'iscrizione nel ruolo e' altresi' necessaria per prestare attivita' di conducente in sostituzione del titolare o in qualita' di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente, ovvero in qualita' di sostituto del dipendente medesimo per un tempo determinato.