Art. 8.
                        Istituzione del ruolo
 
   1. E' istituito, ai  sensi  dell'art.  6,  comma  4,  della  legge
21/1992,  il  ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi
pubblici non di linea della Valle d'Aosta.
   2. Il ruolo e' tenuto  presso  il  Servizio  del  commercio,  zona
franca  e contingentamento dell'Assessorato regionale dell'industria,
commercio e artigianato.
   3. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per
il rilascio della licenza per l'esercizio  del  servizio  di  taxi  e
dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente.
   4.  L'iscrizione  nel  ruolo  e'  altresi' necessaria per prestare
attivita' di conducente in sostituzione del titolare o in qualita' di
dipendente  di  impresa  autorizzata  al  servizio  di  noleggio  con
conducente,  ovvero  in qualita' di sostituto del dipendente medesimo
per un tempo determinato.