Art. 8.
                  Esame di idoneita' all'esercizio
            del servizio di taxi e di noleggio conducente
 
  1. I cittadini in possesso della licenza della scuola  dell'obbligo
e  del certificato di abilitazione professionale previsto dal comma 8
dell'art. 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285  (Nuovo
codice  della  strada),  interessati a sostenere l'esame di idoneita'
all'esercizio del servizio taxi e di noleggio con conducente,  devono
presentare  domanda alla commissione provinciale di cui al precedente
art. 7.
  2. La domanda, redatta in carta legale  con  firma  autenticata  in
calce, deve indicare:
   generalita' del candidato;
   luogo e data di nascita;
   codice fiscale;
   cittadinanza;
   titoli di studio posseduti;
   residenza   nonche'   domicilio   presso   il  quale  deve  essere
indirizzata ogni comunicazione;
   patente di guida e certificato di abilitazione professionale.
  3. Alla domanda, a pena di esclusione, oltre alla copia autenticata
del titolo di studio posseduto  e  del  certificato  di  abilitazione
professionale   di   cui   al  comma  1,  deve  essere  allegata  una
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' attestante:
   l'assenza di carichi pendenti;
   l'assenza di condanne che comportino l'interdizione  dai  pubblici
uffici;
   l'assenza di procedimenti fallimentari;
   l'assenza  di  provvedimenti  di  revoca o decadenza di precedenti
licenze o autorizzazioni;
   la non appartenenza ad associazioni di tipo mafioso ai sensi della
legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.
  4. Le sedute di esame si svolgono con cadenza almeno  semestrale  e
il segretario della Commissione, con un anticipo minimo di 30 giorni,
comunica  agli  interessati, con lettera raccomandata a.r., la data e
il luogo della seduta.
  5. Il Presidente della Commissione rilascia gli attestati  relativi
al superamento dell'esame di idoneita' al servizio.