Art. 8. Delega alle province 1. Le funzioni amministrative di cui agli articoli 9, 10, 11, 12 e 15 sono delegate alle province. 2. Le Province nell'esercizio delle funzioni delegate, sono tenute ad osservare le direttive e gli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla Giunta regionale. 3. La Giunta regionale esercita, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto regionale, i poteri di iniziativa e vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative delegate. 4. La Giunta regionale, in caso di accertato inadempimento e previa formale diffida del Presidente, propone al Consiglio la revoca della delega.