Art. 8.
                                Danni
 
  1.  Il  risarcimento  di  eventuali  danni  provocati  dalla  fauna
selvatica, in  particolare  da  quella  protetta,  nonche'  provocati
nell'esercizio  dell'attivita' venatoria e cinofila all'interno delle
aziende faunistico-venatorie alle colture agricole,  e'  disciplinato
ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale n. 29/1994.