Art. 8. Danni 1. Il risarcimento di eventuali danni provocati dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, nonche' provocati nell'esercizio dell'attivita' venatoria e cinofila all'interno delle aziende faunistico-venatorie alle colture agricole, e' disciplinato ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale n. 29/1994.