Art. 8. Finalita' 1. Il piano persegue le seguenti finalita': a) la promozione e tutela della salute fisica, psichica e' sociale dei singoli, delle famiglie, dei gruppi e delle comunita', mediante interventi finalizzati alla rimozione delle cause di nocivita', di disagio e di malattia, potenziando in particolare le attivita' di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e garantendo altresi' la continuita' terapeutica ed assistenziale; b) l'erogazione di livelli uniformi di assistenza che superino gli squilibri fra domanda e offerta di servizi socio-sanitari nelle diverse aree del territorio regionale perseguendo in maniera diffusa livelli qualitativi elevati di assistenza nonche' la garanzia per i cittadini di uguali opportunita' di accesso alle attivita' ed alle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate ai sensi della normativa vigente; c) il raggiungimento di una piu' elevata efficacia e produttivita' del sistema di servizi socio-sanitari regionali, migliorando la qualita' dei servizi resi e razionalizzando l'uso delle risorse; d) l'umanizzazione dei servizi con particolare riguardo all'assistenza ospedaliera ed ai servizi residenziali per non autosufficienti; e) la realizzazione della piena integrazione programmatica ed operativa tra servizi sanitari e socio-assistenziali e tra le loro rispettive articolazioni interne entro ambiti territoriali omogenei; f) la promozione della partecipazione e lo sviluppo delle diverse forme di collaborazione ed accordo tra le istituzioni pubbliche e il comparto privato e del privato sociale; g) la qualificazione tecnico-scientifica del servizio sociosanitario attraverso l'applicazione di conoscenze e metodiche innovative; h) la valorizzazione della solidarieta' organizzata e della famiglia, come condizioni qualitative per una maggiore tutela della persona; i) il contrasto e la riduzione delle condizioni di rischio e di emarginazione psicosociale nella popolazione; l) la qualificazione dell' assistenza farmaceutica.