Art. 8. Contributi per interventi ordinari 1. Nell'ambito degli interventi ordinari di cui all'articolo 1, comma 2, l'Amministrazione regionale concede contributi: a) relativamente agli edifici e strutture industriali: 1) per la conservazione, la manutenzione straordinaria ed il restauro dei beni immobili ai relativi proprietari, pubblici e privati, nella misura massima del 70 per cento della spesa ammissibile; 2) per l'acquisizione di beni immobili, da destinare ad uso della comunita', ai soli enti locali, nella misura massima del 90 per cento della spesa ammissibile; b) relativamente alle macchine ed attrezzature, per l'acquisto e per l'esecuzione di lavori di conservazione, restauro e valorizzazione, agli enti locali e ad altre istituzioni ed enti pubblici, nella misura massima del 70 per cento della spesa ammissibile; c) relativamente alla documentazione ed agli archivi storici, per l'acquisizione, per l'esecuzione di interventi di conservazione e restauro e per il riordino, agli enti locali e ad altre istituzioni ed enti pubblici, nella misura massima del 70 per cento della spesa ammissibile. 2. Gli interventi sono approvati sulla base della catalogazione effettuata ai sensi dell'articolo 2, indipendentemente dall'assoggettabilita' dei beni alla disciplina prevista dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, in relazione ai criteri di priorita' definiti dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo. 3. I contributi sono erogati con le modalita' stabilite nel provvedimento di concessione. Per gli interventi di particolare rilievo proposti da soggetti privati, la concessione del contributo e' subordinata alla stipulazione di una convenzione in merito all'uso e alla destinazione del bene oggetto di contributo. 4. Le domande di contributo sono presentate entro il 31 gennaio di ogni anno alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura e corredate da: a) relazione illustrativa delle caratteristiche del bene; b) descrizione dell'uso attuale del bene e di quello previsto; c) documentazione relativa alla natura e all'entita' degli interventi programmati, con un dettagliato piano finanziario. 5. Nella prima attuazione della presente legge e' fissato in novanta giorni dalla sua entrata in vigore il termine per la presentazione delle domande per l'ottenimento dei contributi di cui al presente articolo. 6. Le domande di contributo di cui al comma 1, lettera c), vanno corredate dalla sola relazione illustrativa e di un dettagliato preventivo di spesa.