Art. 8.
                   Gestione economico-finanziaria
 
  1. I mezzi finanziari dei consorzi sono costituiti:
   a)  dai  conferimenti effettuati dai partecipanti al momento della
costituzione dei consorzi stessi quale fondo consortile,  nonche'  da
contributi annuali di dotazione erogati dagli stessi partecipanti per
il funzionamento del consorzio ove necessario;
   b)  dai contributi della Regione, dello Stato, dell'Unione europea
e di qualsiasi altro ente pubblico o privato;
   c) dagli interessi sugli investimenti finanziari;
   d) dai corrispettivi percepiti in relazione all'attivita' svolta;
   e)  da  ogni  altro  provento  comunque  collegato   all'attivita'
consortile;
   f)  dai  finanziamenti  concessi  da  istituti di credito, anche a
medio termine.
  2. I consorzi approvano entro il 30 settembre di ogni anno il piano
economico-finanziario per l'anno successivo e, entro i  dieci  giorni
successivi  all'adozione,  trasmettono  il  piano  alla  Regione  per
l'approvazione da parte del Consiglio  regionale  su  proposta  della
Giunta regionale.
  3.  Il  bilancio  di  previsione del consorzio, redatto entro il 31
agosto, si conforma alle norme stabilite dallo statuto,  in  modo  da
consentire  la  lettura  dei  programmi  e  degli  interventi,  ed e'
approvato entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui  si
riferisce.    Il rendiconto generale del consorzio e' approvato entro
il 30 aprile dell'anno successivo.
  4. Il  bilancio  di  previsione  ed  il  rendiconto  generale  sono
trasmessi  all'Assessorato regionale all'industria entro dieci giorni
dalla loro approvazione.
  5. La Giunta regionale sulla  base  della  verifica  effettuata  ai
sensi  dell'articolo  6,  comma  5,  puo'  corrispondere  ai consorzi
contributi per  l'acquisizione  e  l'attrezzatura  di  aree,  per  la
realizzazione,  la manutenzione, la gestione di impianti o servizi di
tutela   ambientale,   e  per  l'attuazione  di  specifici  indirizzi
regionali in materia di sviluppo produttivo.