Art. 8. Gestione economico-finanziaria 1. I mezzi finanziari dei consorzi sono costituiti: a) dai conferimenti effettuati dai partecipanti al momento della costituzione dei consorzi stessi quale fondo consortile, nonche' da contributi annuali di dotazione erogati dagli stessi partecipanti per il funzionamento del consorzio ove necessario; b) dai contributi della Regione, dello Stato, dell'Unione europea e di qualsiasi altro ente pubblico o privato; c) dagli interessi sugli investimenti finanziari; d) dai corrispettivi percepiti in relazione all'attivita' svolta; e) da ogni altro provento comunque collegato all'attivita' consortile; f) dai finanziamenti concessi da istituti di credito, anche a medio termine. 2. I consorzi approvano entro il 30 settembre di ogni anno il piano economico-finanziario per l'anno successivo e, entro i dieci giorni successivi all'adozione, trasmettono il piano alla Regione per l'approvazione da parte del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale. 3. Il bilancio di previsione del consorzio, redatto entro il 31 agosto, si conforma alle norme stabilite dallo statuto, in modo da consentire la lettura dei programmi e degli interventi, ed e' approvato entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. Il rendiconto generale del consorzio e' approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo. 4. Il bilancio di previsione ed il rendiconto generale sono trasmessi all'Assessorato regionale all'industria entro dieci giorni dalla loro approvazione. 5. La Giunta regionale sulla base della verifica effettuata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, puo' corrispondere ai consorzi contributi per l'acquisizione e l'attrezzatura di aree, per la realizzazione, la manutenzione, la gestione di impianti o servizi di tutela ambientale, e per l'attuazione di specifici indirizzi regionali in materia di sviluppo produttivo.