Art. 8.
                      Formazione dei formatori
 
  1.  La  Regione,  in  adempimento,  a quanto previsto dall'art. 14,
comma 7, e dall'art. 39, comma 2, lettere c)  e  d),  della  legge  5
febbraio  1992,  n.  104,  favorisce  le  occasioni  e  le iniziative
finalizzate alla formazione e all'aggiornamento degli educatori,  dei
dirigenti  di  strutture  educative  e degli operatori a vario titolo
impegnati nelle attivita' di integrazione  degli  handicappati  nella
scuola, nella formazione professionale e nella societa'.
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione:
   a)  stipula  convenzioni  con  le  universita'  ai sensi e per gli
effetti dell'art. 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e dell'art.
27 del decreto del Presidente della Repubblica  11  luglio  1980,  n.
382,  anche  ai  fini  della  formazione  e  dell'aggiornamento degli
operatori della formazione professionale;
   b)  prevede  nei  piani  di  formazione  professionale  iniziative
formative   per  le  figure  professionali  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 25 giugno 1983,  n.  348,  e  al  decreto
ministero   Sanita'   10  febbraio  1984  con  l'utilizzazione  delle
strutture universitarie;
   c) coordina e attua, d'intesa con le universita', la  facolta'  di
scienza   dell'educazione   e   l'Istituto   regionale   di  ricerca,
sperimentazione  e  aggiornamento  educativo  (IRRSAE),  progetti  di
ricerca  e  formazione  permanente  degli  operatori  impegnati nelle
attivita'  di  sostegno e di integrazione scolastica, professionale e
sociale;
   a) attua iniziative  intese  a  favorire  l'integrazione  tra  gli
operatori sanitari ed educatori ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett.
b), della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
   e)  favorisce  la revisione dei percorsi e curricoli formativi sia
degli    operatori    che    svolgono    prevalentemente     mansioni
medico-sanitarie,   sia   degli   operatori  che  svolgono  attivita'
prevalentemente in ambito psico-sociale.