Art. 8. Formazione dei formatori 1. La Regione, in adempimento, a quanto previsto dall'art. 14, comma 7, e dall'art. 39, comma 2, lettere c) e d), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, favorisce le occasioni e le iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento degli educatori, dei dirigenti di strutture educative e degli operatori a vario titolo impegnati nelle attivita' di integrazione degli handicappati nella scuola, nella formazione professionale e nella societa'. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione: a) stipula convenzioni con le universita' ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche ai fini della formazione e dell'aggiornamento degli operatori della formazione professionale; b) prevede nei piani di formazione professionale iniziative formative per le figure professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, e al decreto ministero Sanita' 10 febbraio 1984 con l'utilizzazione delle strutture universitarie; c) coordina e attua, d'intesa con le universita', la facolta' di scienza dell'educazione e l'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo (IRRSAE), progetti di ricerca e formazione permanente degli operatori impegnati nelle attivita' di sostegno e di integrazione scolastica, professionale e sociale; a) attua iniziative intese a favorire l'integrazione tra gli operatori sanitari ed educatori ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. b), della legge 5 febbraio 1992, n. 104; e) favorisce la revisione dei percorsi e curricoli formativi sia degli operatori che svolgono prevalentemente mansioni medico-sanitarie, sia degli operatori che svolgono attivita' prevalentemente in ambito psico-sociale.