Art. 8.
                     Interventi di imboschimento
    1.  Per  l'applicazione del Regolamento CEE n. 2080/92, in attesa
dell'adeguamento  della  legislazione  regionale alla legge 22 maggio
1973,  n.  269  e  successive  modificazioni,  puo' essere utilizzato
materiale  vivaistico  di  propagazione,  anche  non  rispondente  ai
requisiti  di  cui  alla predetta legge, purche' la provenienza venga
certificata  dal  vivaista  fornitore  ovvero da un tecnico abilitato
secondo lo schema previsto all'allegato C della legge medesima.