Art. 8 
 
               Limiti all'alienazione e alla locazione 
                      degli alloggi acquistati 
 
  1. Gli alloggi acquistati ai sensi della presente legge non possono
essere alienati, neppure parzialmente, ne' puo' esserne modificata la
destinazione d'uso, per un  periodo  di  dieci  anni  dalla  data  di
stipula del contratto di  acquisto,  in  conformita'  alla  legge  24
dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli  alloggi
di edilizia residenziale pubblica). 
  2. Gli  alloggi  possono  essere  alienati,  previa  autorizzazione
dell'ente gia' proprietario ovvero del soggetto gestore eventualmente
a cio' delegato, decorsi almeno cinque anni dalla data di stipula del
contratto  di  acquisto,  solo  in  presenza  dei   seguenti   motivi
sopravvenuti,  che  siano  debitamente  documentati  ai  sensi  della
vigente normativa: 
    a) trasferimento per ragioni di  lavoro  in  un  comune  distante
almeno quaranta chilometri dal comune in cui e' ubicato l'alloggio; 
    b)  insorgenza  di  condizioni  di   salute   tali   da   rendere
incompatibile in modo permanente la fruizione dell'alloggio; 
    c) variazione del numero dei componenti del nucleo familiare tale
da rendere l'alloggio inadeguato; 
    d)  intervenuta  separazione  dei  coniugi   o   dei   conviventi
comproprietari dell'alloggio, in assenza di accordo sul  mantenimento
della titolarita'; 
    e) successione ereditaria; 
    f) rilascio  coattivo  a  seguito  di  disposizioni  delle  forze
dell'ordine o dell'autorita' giudiziaria. 
  3. Per un periodo di dieci anni decorrenti dalla  data  di  stipula
del contratto di acquisto, gli  alloggi  acquistati  ai  sensi  della
presente legge possono  essere  concessi  in  locazione  soltanto  al
canone ed alle condizioni di cui ai patti  territoriali  sottoscritti
ai sensi della legge  9  dicembre  1998,  n.  431  (Disciplina  delle
locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo). 
  4. Decorso il termine di inalienabilita' di cui ai commi 1 e 2, gli
alloggi acquistati ai  sensi  della  presente  legge  possono  essere
alienati a terzi, previo versamento al soggetto gestore di un importo
a titolo di contributo per la ricostituzione del patrimonio  di  ERP,
pari al 10 per cento del prezzo di acquisto  corrisposto,  aggiornato
sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi  al
consumo  per  le  famiglie  degli  operai  e  degli  impiegati.  Tale
versamento estingue il diritto di prelazione sugli alloggi  spettante
all'ente gia' proprietario.