Art. 8 Sospensione e interruzione dell'attivita' 1. Il comune, accertate gravi irregolarita' nella conduzione dell'attivita', o nella mancata presenza di tutte le figure nell'organico previste dalla presente legge, o nel caso in cui venga meno la rispondenza dello stato dell'impianto ai requisiti stabiliti per l'esercizio delle attivita' dalle vigenti norme previste in materia edilizia, di igiene e di pubblica sicurezza, puo' sospendere, anche parzialmente, le attivita' delle strutture e degli impianti fino a novanta giorni, trascorsi i quali, in caso di mancato adeguamento, puo' procedere all'interruzione dell'attivita'. 2. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al comma 1, il comune dispone la chiusura dell'impianto.