Art. 8 
 
                    Monitoraggio e coordinamento 
                     (articolo 51, l.r. 35/2015) 
 
  1. L'attivita' di monitoraggio  in  merito  alle  autorizzazioni  e
concessioni  in  essere,   effettuata   dalla   struttura   regionale
competente, concerne in particolare: 
    a) la tipologia delle cave e lo stato di avanzamento del progetto
di coltivazione e di ripristino; 
    b) la frequenza e la distribuzione sul territorio  dei  controlli
eseguiti da parte dei soggetti competenti; 
    c)  gli  esiti  dei  controlli  e  i  conseguenti   provvedimenti
adottati. 
  2. La Regione  assicura  forme  di  coordinamento  tra  i  soggetti
competenti in materia di vigilanza e controllo  attraverso  la  banca
dati di cui all'articolo 7, anche ai fini della definizione condivisa
di criteri per lo svolgimento  delle  attivita'  di  competenza,  per
aumentarne l'efficacia ed evitare duplicazioni non necessarie. 
  3. La struttura regionale competente, ove ritenuto necessario, puo'
convocare tavoli tecnici,  articolati  per  aree  geografiche  o  per
ambiti tematici, con i rappresentanti degli enti di cui  al  comma  1
dell'articolo 7 con il compito di analizzare congiuntamente i  report
e altre informazioni contenute nella banca dati utili ad  indirizzare
la successiva  attivita'  di  controllo  ed  elaborare  linee  guida,
modelli di riferimento, modalita' operative ed  ogni  altro  elemento
utile per la predisposizione degli elaborati tecnici di cui  al  capo
II.