Art. 8 Verifiche di conformita' e completezza 1. Per le opere di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), a seguito della ricezione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, la struttura regionale territorialmente competente, verifica la completezza della documentazione ai fini della classificazione dell'opera e dell'acquisizione al demanio regionale. 2. La struttura regionale territorialmente competente verifica, prioritariamente in ordine ai manufatti in alveo, sia pubblici che privati, la conformita' degli stessi ai contenuti dell'autorizzazione.