Art. 8 Modificazioni dell'art. 3 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, relative al rinnovo della contrattazione per le fondazioni e le societa' strumentali. 1. Nel numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: «31 dicembre 2015 e fino al 31 dicembre 2016, se dispone il blocco dei rinnovi dei contratti collettivi provinciali di lavoro ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge provinciale n. 25 del 2012» sono sostituite dalle seguenti: «29 luglio 2015». 2. Nel numero 2) della lettera b) del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: «fino al 31 dicembre 2015 e fino al 31 dicembre 2016, se dispone il blocco dei rinnovi dei contratti collettivi provinciali di lavoro ai sensi dell'art. 24, comma 1 , della legge provinciale n. 25 del 2012;» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla conclusione della negoziazione di un contratto collettivo tipo di primo livello ai sensi dell'art. 58, comma 8-bis, della legge sul personale della Provincia 1997, ferme restando le ulteriori misure per il contenimento degli oneri contrattuali anche ai sensi dell'art. 75-quater, comma 1-bis, della medesima legge provinciale;».