Art. 8 Modifica all'art. 8 della legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) 1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «entro il 15 settembre di ogni anno» sono soppresse.