Art. 8 
 
              Modifica all'art. 8 della legge regionale 
               1° agosto 2008, n. 30 (Norme regionali 
                    per la promozione del lavoro) 
 
  1. Al comma 1 dell'art.  8  della  legge  regionale  n.  30/2008  e
successive modificazioni e integrazioni,  le  parole:  «entro  il  15
settembre di ogni anno» sono soppresse.