Art. 8 
 
                               Piscine 
 
  1. Il responsabile della  piscina  e'  l'imprenditore  agricolo,  o
altro  soggetto  da  lui  incaricato  il  quale,   in   qualita'   di
responsabile delle condizioni igieniche e di sicurezza  offerte  agli
utenti nonche' del corretto funzionamento dell'impianto, garantisce: 
    a) la nomina dell'addetto agli impianti tecnici e dell'assistente
ai bagnanti; 
    b) l'elaborazione, l'attuazione e l'aggiornamento delle attivita'
programmate dal piano di  autocontrollo,  compresi  l'esecuzione  dei
controlli analitici dell'acqua in vasca per i parametri  e  i  valori
stabiliti dalla tabella A dell'allegato 1  all'Accordo  Stato-Regioni
del 16 gennaio 2003, la  compilazione  aggiornata  del  registro  dei
requisiti tecnico-funzionali della vasca e del registro dei controlli
dell'acqua in vasca; 
    c) le mansioni dei  collaboratori  terzi  ai  quali  siano  stati
eventualmente  affidati  gli  interventi  previsti   dal   piano   di
autocontrollo; 
    d) la conservazione  e  messa  a  disposizione  per  i  controlli
dell'ASL del piano di autocontrollo e dei registri di  vasca  per  un
periodo minimo di due anni; 
    e) la pulizia e la sanificazione della vasca e delle aree ad essa
pertinenti; 
    f) il libero accesso, per i controlli esterni, alle  ASL  e  agli
altri organi di vigilanza; 
    g) il rispetto del regola mento  d'uso  della  piscina  da  parte
degli ospiti. 
  2. Il responsabile della piscina garantisce, inoltre, la presenza o
pronta reperibilita' sua o di un suo delegato,  durante  l'orario  di
apertura della piscina al pubblico. 
  3. In deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma  1,
l'imprenditore agricolo puo'  assumere  personalmente  l'incarico  di
addetto agli impianti tecnici e di assistente ai bagnanti purche'  in
possesso delle abilitazioni e competenze necessarie. 
  4. La presenza dell'assistente  ai  bagnanti  non  e'  obbligatoria
quando sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni: 
    a)  vasche  con  superficie  inferiore  o  uguale  a  100  mq   e
profondita' massima dell'acqua inferiore o uguale a 1,4 metri; 
    b) presenza del personale addetto al primo soccorso,  debitamente
formato secondo quanto  prevede  la  normativa  vigente,  disponibile
durante le ore di apertura della piscina. 
  5. Il regolamento  d'uso  interno  e'  affisso  all'ingresso  della
piscina. In esso sono indicati, in particolare: 
    a) l'obbligo di accompagnare i minori di anni dodici da parte  di
una persona maggiorenne, in assenza dell'assistente ai bagnanti; 
    b) la profondita' della vasca e gli eventuali punti della vasca a
profondita' ridotta; 
    c) il divieto di fare tuffi; 
    d) la raccomandazione di non bagnarsi per almeno tre ore dopo  il
consumo di un pasto; 
    e) l'obbligo di doccia e pediluvio prima di bagnarsi; 
    f)  l'obbligo  di  utilizzare  ciabatte  di  materiale   plastico
nell'area circostante la vasca; 
    g) l'ubicazione piu' vicina dei servizi igienici; 
    h) gli orari di accesso in piscina; 
    i) il nominativo e i recapiti telefonici del  responsabile  della
piscina; 
    l)  il  numero  telefonico  per  chiamate  di   pronto   soccorso
sanitario. 
  6. L'uso  della  cuffia  e'  facoltativo  ed  e'  disciplinato  dal
responsabile  della  piscina  in   funzione   dei   risultati   della
valutazione del rischio riportati nel piano di autocontrollo. 
  7.  L'accesso  in  piscina  e'  consentito  soltanto  negli   orari
stabiliti. 
  8. L'ingresso della piscina e' costituito da un  apposito  cancello
con chiusura controllabile e l'area  piscina  e'  delimitata  da  una
recinzione alta almeno 120 centimetri. 
  9. Al  fine  di  mantenere  inalterato  il  contesto  naturale,  e'
consentito, in alternativa alla recinzione di cui al comma  8,  l'uso
di  barriere  naturali  costituite  da  siepi  o  filari  di   piante
sempreverdi,  purche'  sia  presente  un  cancello  di  ingresso  con
chiusura controllabile 
  10.  In  prossimita'  dell'ingresso  e'  situata  una  doccia   con
vaschetta lavapiedi che consenta l'immersione  completa  di  piedi  e
calzature. La vaschetta deve essere alimentata con  acqua  contenente
una soluzione disinfettante e antimicotica. Lo spazio  immediatamente
vicino al bordo vasca e' pavimentato  con  materiali  antiscivolo.  A
bordo vasca sono collocati almeno due galleggianti salvagente. 
  11. Per infortuni non gravi e' disponibile una cassetta  di  pronto
soccorso contenente farmaci di primo impiego e  materiali  minimi  di
medicazione. 
  12. L'avvicinamento dei mezzi e degli operatori di pronto  soccorso
e'  consentito  fino  ad  almeno  50  metri  dall'ingresso  dell'area
piscina. 
  13. I requisiti igienico-ambientali delle  piscine  sono  stabiliti
dall'Allegato 1 all'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003.