Art. 8
Piscine
1. Il responsabile della piscina e' l'imprenditore agricolo, o
altro soggetto da lui incaricato il quale, in qualita' di
responsabile delle condizioni igieniche e di sicurezza offerte agli
utenti nonche' del corretto funzionamento dell'impianto, garantisce:
a) la nomina dell'addetto agli impianti tecnici e dell'assistente
ai bagnanti;
b) l'elaborazione, l'attuazione e l'aggiornamento delle attivita'
programmate dal piano di autocontrollo, compresi l'esecuzione dei
controlli analitici dell'acqua in vasca per i parametri e i valori
stabiliti dalla tabella A dell'allegato 1 all'Accordo Stato-Regioni
del 16 gennaio 2003, la compilazione aggiornata del registro dei
requisiti tecnico-funzionali della vasca e del registro dei controlli
dell'acqua in vasca;
c) le mansioni dei collaboratori terzi ai quali siano stati
eventualmente affidati gli interventi previsti dal piano di
autocontrollo;
d) la conservazione e messa a disposizione per i controlli
dell'ASL del piano di autocontrollo e dei registri di vasca per un
periodo minimo di due anni;
e) la pulizia e la sanificazione della vasca e delle aree ad essa
pertinenti;
f) il libero accesso, per i controlli esterni, alle ASL e agli
altri organi di vigilanza;
g) il rispetto del regola mento d'uso della piscina da parte
degli ospiti.
2. Il responsabile della piscina garantisce, inoltre, la presenza o
pronta reperibilita' sua o di un suo delegato, durante l'orario di
apertura della piscina al pubblico.
3. In deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1,
l'imprenditore agricolo puo' assumere personalmente l'incarico di
addetto agli impianti tecnici e di assistente ai bagnanti purche' in
possesso delle abilitazioni e competenze necessarie.
4. La presenza dell'assistente ai bagnanti non e' obbligatoria
quando sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) vasche con superficie inferiore o uguale a 100 mq e
profondita' massima dell'acqua inferiore o uguale a 1,4 metri;
b) presenza del personale addetto al primo soccorso, debitamente
formato secondo quanto prevede la normativa vigente, disponibile
durante le ore di apertura della piscina.
5. Il regolamento d'uso interno e' affisso all'ingresso della
piscina. In esso sono indicati, in particolare:
a) l'obbligo di accompagnare i minori di anni dodici da parte di
una persona maggiorenne, in assenza dell'assistente ai bagnanti;
b) la profondita' della vasca e gli eventuali punti della vasca a
profondita' ridotta;
c) il divieto di fare tuffi;
d) la raccomandazione di non bagnarsi per almeno tre ore dopo il
consumo di un pasto;
e) l'obbligo di doccia e pediluvio prima di bagnarsi;
f) l'obbligo di utilizzare ciabatte di materiale plastico
nell'area circostante la vasca;
g) l'ubicazione piu' vicina dei servizi igienici;
h) gli orari di accesso in piscina;
i) il nominativo e i recapiti telefonici del responsabile della
piscina;
l) il numero telefonico per chiamate di pronto soccorso
sanitario.
6. L'uso della cuffia e' facoltativo ed e' disciplinato dal
responsabile della piscina in funzione dei risultati della
valutazione del rischio riportati nel piano di autocontrollo.
7. L'accesso in piscina e' consentito soltanto negli orari
stabiliti.
8. L'ingresso della piscina e' costituito da un apposito cancello
con chiusura controllabile e l'area piscina e' delimitata da una
recinzione alta almeno 120 centimetri.
9. Al fine di mantenere inalterato il contesto naturale, e'
consentito, in alternativa alla recinzione di cui al comma 8, l'uso
di barriere naturali costituite da siepi o filari di piante
sempreverdi, purche' sia presente un cancello di ingresso con
chiusura controllabile
10. In prossimita' dell'ingresso e' situata una doccia con
vaschetta lavapiedi che consenta l'immersione completa di piedi e
calzature. La vaschetta deve essere alimentata con acqua contenente
una soluzione disinfettante e antimicotica. Lo spazio immediatamente
vicino al bordo vasca e' pavimentato con materiali antiscivolo. A
bordo vasca sono collocati almeno due galleggianti salvagente.
11. Per infortuni non gravi e' disponibile una cassetta di pronto
soccorso contenente farmaci di primo impiego e materiali minimi di
medicazione.
12. L'avvicinamento dei mezzi e degli operatori di pronto soccorso
e' consentito fino ad almeno 50 metri dall'ingresso dell'area
piscina.
13. I requisiti igienico-ambientali delle piscine sono stabiliti
dall'Allegato 1 all'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003.