Art. 8 
 
Comitato tecnico di coordinamento per le misure di inclusione  attiva
                      e di sostegno al reddito 
 
  1. Presso la struttura regionale competente in materia di politiche
del lavoro  e  dell'impiego  e'  istituito  il  comitato  tecnico  di
coordinamento per le misure di inclusione attiva  e  di  sostegno  al
reddito, di seguito denominato comitato. 
  2. Il comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti: 
    a) valuta  e  approva  le  domande  di  accesso  alla  misura  di
inclusione attiva e di sostegno al reddito  e  i  relativi  patti  di
inclusione sociale; 
    b) effettua il monitoraggio sull'applicazione delle misure di cui
all'art. 2 avvalendosi  della  collaborazione  di  tutti  i  soggetti
pubblici  e  privati  interessati  dall'applicazione  della  presente
legge. 
  3.  Il  comitato  e'  nominato  con  deliberazione   della   Giunta
regionale, resta in carica per il  periodo  di  applicazione  di  cui
all'art. 10, ed e' composto da: 
    a) due rappresentanti della  struttura  regionale  competente  in
materia di politiche del  lavoro  e  dell'impiego,  di  cui  uno  con
funzioni di coordinatore; 
    b) un rappresentante  della  struttura  regionale  competente  in
materia di politiche sociali; 
    c) un rappresentante  della  struttura  regionale  competente  in
materia di assistenza economica. 
  4. Alle riunioni del comitato possono essere invitati a partecipare
gli operatori che hanno elaborato la proposta di patto di inclusione. 
  5. Le modalita' di funzionamento del comitato  sono  stabilite  con
deliberazione della Giunta regionale. La partecipazione ai lavori del
comitato  non  comporta  oneri   aggiuntivi   per   l'amministrazione
regionale.