Art. 8 Comitato tecnico di coordinamento per le misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito 1. Presso la struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro e dell'impiego e' istituito il comitato tecnico di coordinamento per le misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito, di seguito denominato comitato. 2. Il comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti: a) valuta e approva le domande di accesso alla misura di inclusione attiva e di sostegno al reddito e i relativi patti di inclusione sociale; b) effettua il monitoraggio sull'applicazione delle misure di cui all'art. 2 avvalendosi della collaborazione di tutti i soggetti pubblici e privati interessati dall'applicazione della presente legge. 3. Il comitato e' nominato con deliberazione della Giunta regionale, resta in carica per il periodo di applicazione di cui all'art. 10, ed e' composto da: a) due rappresentanti della struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro e dell'impiego, di cui uno con funzioni di coordinatore; b) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di politiche sociali; c) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di assistenza economica. 4. Alle riunioni del comitato possono essere invitati a partecipare gli operatori che hanno elaborato la proposta di patto di inclusione. 5. Le modalita' di funzionamento del comitato sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale. La partecipazione ai lavori del comitato non comporta oneri aggiuntivi per l'amministrazione regionale.