Art. 8 Procedura per la fase preliminare. Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 10/2010 1. Dopo il comma 2 dell'art. 23 della legge regionale n. 10/2010 e' inserito il seguente: «2-bis. Ai fini delle consultazioni di cui al comma 2, possono essere istituite forme di coordinamento con modalita' da definirsi nel regolamento attuativo di cui all'art. 38.».