Art. 8 
 
            Funzioni della Regione. Modifiche all'art. 26 
                  della legge regionale n. 88/1998 
 
  1. Dopo la  lettera  a)  del  comma  1  dell'art.  26  della  legge
regionale n. 88/1998, sono inserite le seguenti: 
  «a-bis)  la  progettazione,  costruzione,  manutenzione  delle  vie
navigabili di interesse regionale; 
  a-ter)  la  vigilanza  e  controllo  della  funzionalita'  e  della
circolazione dei natanti; 
  a-quater) l'ispettorato di porto; 
  a-quinquies) l'individuazione, su proposta dei  comuni,  delle  vie
fluviali e dei laghi di interesse locale ai fini della navigabilita'; 
  a-sexies) le funzioni amministrative riguardanti la navigazione sul
canale Pisa-Livorno denominato «Navicelli» nel tratto  ricadente  nel
territorio del Comune di Livorno;». 
  2. Dopo il comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 88/1998 e'
aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma  1,  lettera
a-sexies),  la  regione  promuove   forme   di   collaborazione   con
l'Autorita' portuale di Livorno.».