Art. 8 Funzioni della Regione. Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 88/1998 1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 88/1998, sono inserite le seguenti: «a-bis) la progettazione, costruzione, manutenzione delle vie navigabili di interesse regionale; a-ter) la vigilanza e controllo della funzionalita' e della circolazione dei natanti; a-quater) l'ispettorato di porto; a-quinquies) l'individuazione, su proposta dei comuni, delle vie fluviali e dei laghi di interesse locale ai fini della navigabilita'; a-sexies) le funzioni amministrative riguardanti la navigazione sul canale Pisa-Livorno denominato «Navicelli» nel tratto ricadente nel territorio del Comune di Livorno;». 2. Dopo il comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 88/1998 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera a-sexies), la regione promuove forme di collaborazione con l'Autorita' portuale di Livorno.».