Art. 8 1. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e' cosi' sostituito: «1. L'insieme delle registrazioni di protocollo costituisce il registro di protocollo.». 2. Il comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e' cosi' sostituito: «2. Per la registrazione di protocollo sono obbligatorie le seguenti informazioni: a) numero di protocollo, generato automaticamente dal protocollo informatico e registrato in forma non modificabile; b) data di protocollo, assegnata automaticamente dal protocollo informatico e registrata in forma non modificabile; c) tipo di protocollo; d) tipologia del documento; e) indice di classificazione; f) mittente per i documenti in ingresso o, in alternativa, destinatario o destinatari per i documenti interni ed esterni, registrati in forma non modificabile; g) oggetto del documento registrato in forma non modificabile; h) fascicolo informatico; i) numero e descrizione sintetica degli allegati cartacei, se presenti; j) data di ingresso del documento per le protocollazioni differite; k) nome dell'autore/autrice della registrazione di protocollo, compilato automaticamente dal protocollo informatico e registrato in forma non modificabile; l) assegnazione della registrazione di protocollo alla struttura organizzativa dell'autore/autrice, registrata in forma non modificabile; m) assegnazione della registrazione di protocollo alla struttura organizzativa destinataria/alle eventuali strutture organizzative destinatarie del documento; n) numero e data del protocollo del mittente per i documenti provenienti da enti pubblici; o) numero e data del protocollo di riferimento, se presente; p) mezzo di ricezione/spedizione.». 3. Il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e' cosi' sostituito: «3. Nel caso di protocollazione di documenti informatici sono altresi' obbligatori: a) il caricamento del documento informatico e degli eventuali allegati informatici, memorizzati nel sistema di gestione documentale del protocollo informatico senza possibilita' di modifica o cancellazione. Il formato del documento protocollato e' di tipo PDF, PDF firmato digitalmente (PAdES) o P7M (CAdES); b) il calcolo dell'impronta del documento informatico (c.d. hash del file), eseguito dal protocollo informatico e memorizzato nel sistema di gestione documentale del protocollo informatico in forma non modificabile.». 4. Il secondo periodo del comma 7 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e' soppresso.