Art. 8 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. La presente legge non  comporta  oneri  a  carico  del  bilancio
regionale per l'anno 2016. A  decorrere  dal  2017  l'onere  annuo  a
carico della Regione e' determinato  con  la  legge  finanziaria,  ai
sensi dell'art. 24 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30  (Nuove
disposizioni in materia di bilancio e di contabilita' generale  della
Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e principi  in  materia
di controllo strategico e di controllo di gestione). 
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge  delle  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste. 
 
    Aosta, 4 marzo 2016 
 
                              ROLLANDIN 
 
  (Omissis).