Art. 8 Montante contributivo individuale 1. In corrispondenza con il sistema contributivo INPS per i lavoratori dipendenti, il montante contributivo individuale e' determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota di cui al comma 4 aumentata di 2,75 volte a carico del bilancio regionale come per i lavoratori dipendenti. La contribuzione cosi ottenuta si rivaluta, su base composta, al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 5. 2. Per base imponibile contributiva si intende l'indennita' di carica lorda nella misura di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei consiglieri regionali) e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennita' di funzione e del rimborso delle spese di esercizio del mandato. 3. L'importo dell'indennita' a carattere differito e' rivalutato automaticamente ogni anno, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI). 4. La quota di contributo a carico del consigliere, del Presidente della giunta e dei componenti della giunta regionale non facenti parte del consiglio regionale e' calcolata nella misura dell'8,80 per cento della base imponibile contributiva lorda. Tale quota, trattenuta sulla retribuzione netta ai fini dell'art. 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modificazioni e integrazioni, e' versata sul bilancio della regione. 5. Il tasso annuo di capitalizzazione e' dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, calcolata dall'ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT il tasso di variazione da considerare ai fini della rivalutazione del montante contributivo e' quello relativo alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi.