Art. 8 Rideterminazione della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti 1. La spesa sanitaria di parte corrente, gia' determinata ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge regionale n. 12/2018 in euro 255.284.848 per l'anno 2019, in euro 255.787.000 per l'anno 2020 e in euro 257.787.000 per l'anno 2021, e' rideterminata in euro 255.734.848 per l'anno 2019, in euro 255.933.000 per l'anno 2020 e in euro 255.965.000 per l'anno 2021. 2. Il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'art. 12, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 12/2018 per l'anno 2019, gia' determinato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo in euro 253.843.348, e' rideterminato in euro 254.293.348 (Missione 13 - Programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA). 3. La spesa per investimenti in ambito sanitario, gia' determinata ai sensi dell'art. 12, comma 15, della legge regionale n. 12/2018, in euro 7.482.740,14 per l'anno 2019, in euro 4.350.000 per l'anno 2020 ed in euro 5.850.000 per l'anno 2021, e' rideteminata in euro 10.482.740,14 per l'anno 2019 ed in euro 7.650.000 per l'anno 2020 (Missione 13 - Programma 05 Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari).