Art. 8 
 
          Rideterminazione della spesa sanitaria regionale 
                di parte corrente e per investimenti 
 
  1. La spesa sanitaria di parte corrente, gia' determinata ai  sensi
dell'art. 12, comma 1, della  legge  regionale  n.  12/2018  in  euro
255.284.848 per l'anno 2019, in euro 255.787.000 per l'anno 2020 e in
euro  257.787.000  per  l'anno  2021,  e'   rideterminata   in   euro
255.734.848 per l'anno 2019, in euro 255.933.000 per l'anno 2020 e in
euro 255.965.000 per l'anno 2021. 
  2. Il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza  (LEA)  di
cui all'art. 12, comma  1,  lettera  a),  della  legge  regionale  n.
12/2018 per l'anno 2019, gia' determinato ai sensi del  comma  2  del
medesimo articolo in  euro  253.843.348,  e'  rideterminato  in  euro
254.293.348 (Missione 13 - Programma 01 Servizio sanitario  regionale
- finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA). 
  3. La spesa per investimenti in ambito sanitario, gia'  determinata
ai sensi dell'art. 12, comma 15, della legge regionale n. 12/2018, in
euro 7.482.740,14 per l'anno 2019, in euro 4.350.000 per l'anno  2020
ed in euro  5.850.000  per  l'anno  2021,  e'  rideteminata  in  euro
10.482.740,14 per l'anno 2019 ed in euro 7.650.000  per  l'anno  2020
(Missione  13  -  Programma  05  Servizio   sanitario   regionale   -
Investimenti sanitari).