Art. 80. Uso e manutenzione delle piste secondarie 1. La circolazione su piste secondarie dei mezzi cingolati deve essere limitata alle fasi di esbosco. 2. L'uso delle piste secondarie e' consentito solo se effettuato senza movimenti di terra. 3. Nei casi di violazione delle norme di cui ai commi precedenti si applicano le sanzioni di cui all'Art. 48, comma 11 della legge regionale n. 28/2001, con riferimento ai tracciati percorsi nel caso di violazione del comma 1.