Art. 80.
              Uso e manutenzione delle piste secondarie
    1.  La  circolazione su piste secondarie dei mezzi cingolati deve
essere limitata alle fasi di esbosco.
    2.  L'uso delle piste secondarie e' consentito solo se effettuato
senza movimenti di terra.
    3.  Nei casi di violazione delle norme di cui ai commi precedenti
si  applicano  le  sanzioni  di cui all'Art. 48, comma 11 della legge
regionale  n. 28/2001, con riferimento ai tracciati percorsi nel caso
di violazione del comma 1.