Art. 80 
Modifica all'art. 27 della legge regionale 12 novembre  2014,  n.  32
  (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in
  materia di imprese turistiche) 
  1. Alla fine del comma 1 dell'art.  27  della  legge  regionale  n.
32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono  aggiunte  le
parole: «Gli appartamenti  ad  uso  turistico  sono  parificati  alle
strutture ricettive esclusivamente ai  fini  dell'applicazione  delle
disposizioni in materia di imposta di soggiorno.».