Art. 80 Modifica all'art. 27 della legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche) 1. Alla fine del comma 1 dell'art. 27 della legge regionale n. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «Gli appartamenti ad uso turistico sono parificati alle strutture ricettive esclusivamente ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno.».