Art. 81.
         Costruzione di una nuova strada rurale o forestale
    1.  La  costruzione  di  una nuova strada rurale o forestale deve
essere   autorizzata   dall'ente  competente  per  territorio  con  i
procedimenti amministrativi previsti all'Art. 83.
    2. Gli interventi autorizzati devono essere effettuati sulla base
di   un   progetto   di  intervento,  redatto  da  tecnico  abilitato
all'esercizio della professione.
    3.  Fanno  parte  del  progetto  per  la costruzione di una nuova
strada rurale o forestale:
      a) relazione  tecnica  in cui si descrivono dettagliatamente le
caratteristiche  dell'opera,  le  modalita' esecutive, le motivazioni
che ne giustificano la costruzione;
      b) relazione geologica;
      c) carta  plano-altimetrica  a  scala non inferiore a 1:10.000,
con   indicazione  della  viabilita'  presente  e  del  tracciato  in
progetto, preventivamente picchettato a terra;
      d) planimetria  catastale  a scala non inferiore a 1:2.000, con
indicazione del tracciato;
      e) profilo longitudinale in scala 1:2.000 o 1:1.000;
      f) sezioni trasversali di scavo e riporto in scala 1:100;
      g) computo metrico dei volumi di sterro e riporto;
      h) particolari  delle opere d'arte per lo sgrondo delle acque e
per l'attraversamento di fossi e torrenti in scala 1:100;
      i) planimetrie e sezioni degli eventuali tornanti.
    4.  Le  nuove  strade  forestali  devono  comunque  rispettare le
seguenti caratteristiche tecniche:
      a) carreggiata  unica  con  larghezza  massima  di  3,5  metri,
comprese eventuali cunetta e banchina;
      b) eventuali  piazzole per lo scambio dei veicoli procedenti in
senso contrario e per il deposito del legname;
      c) pendenza  longitudinale  media  non  superiore  all'otto per
cento;
      d) pendenza  longitudinale  massima  dodici per cento; solo per
tratti  non  superiori  a  centocinquanta metri continui e' possibile
aumentare la pendenza fino a sedici per cento;
      e) eventuale  pendenza  laterale verso valle del piano rotabile
compresa tra due per cento e tre per cento;
      f) idonee  opere d'arte per lo sgrondo delle acque superficiali
e per l'attraversamento di eventuali fossi e torrenti;
      g) sistemazione  e  consolidamento delle scarpate di monte e di
valle con inerbimento, cespugliamento o con eventuali manufatti.
    5.  Per i mancati adempimenti previsti dal progetto di intervento
autorizzato   viene  applicata  la  sanzione  amministrativa  di  cui
all'Art. 48, comma 11 della legge regionale n. 28/2001.