Art. 81. Costruzione di una nuova strada rurale o forestale 1. La costruzione di una nuova strada rurale o forestale deve essere autorizzata dall'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'Art. 83. 2. Gli interventi autorizzati devono essere effettuati sulla base di un progetto di intervento, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione. 3. Fanno parte del progetto per la costruzione di una nuova strada rurale o forestale: a) relazione tecnica in cui si descrivono dettagliatamente le caratteristiche dell'opera, le modalita' esecutive, le motivazioni che ne giustificano la costruzione; b) relazione geologica; c) carta plano-altimetrica a scala non inferiore a 1:10.000, con indicazione della viabilita' presente e del tracciato in progetto, preventivamente picchettato a terra; d) planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione del tracciato; e) profilo longitudinale in scala 1:2.000 o 1:1.000; f) sezioni trasversali di scavo e riporto in scala 1:100; g) computo metrico dei volumi di sterro e riporto; h) particolari delle opere d'arte per lo sgrondo delle acque e per l'attraversamento di fossi e torrenti in scala 1:100; i) planimetrie e sezioni degli eventuali tornanti. 4. Le nuove strade forestali devono comunque rispettare le seguenti caratteristiche tecniche: a) carreggiata unica con larghezza massima di 3,5 metri, comprese eventuali cunetta e banchina; b) eventuali piazzole per lo scambio dei veicoli procedenti in senso contrario e per il deposito del legname; c) pendenza longitudinale media non superiore all'otto per cento; d) pendenza longitudinale massima dodici per cento; solo per tratti non superiori a centocinquanta metri continui e' possibile aumentare la pendenza fino a sedici per cento; e) eventuale pendenza laterale verso valle del piano rotabile compresa tra due per cento e tre per cento; f) idonee opere d'arte per lo sgrondo delle acque superficiali e per l'attraversamento di eventuali fossi e torrenti; g) sistemazione e consolidamento delle scarpate di monte e di valle con inerbimento, cespugliamento o con eventuali manufatti. 5. Per i mancati adempimenti previsti dal progetto di intervento autorizzato viene applicata la sanzione amministrativa di cui all'Art. 48, comma 11 della legge regionale n. 28/2001.