Art. 82.
         Costruzione di una nuova pista forestale principale
    1.  La  costruzione  di una nuova pista forestale principale deve
essere   autorizzata   dall'ente  competente  per  territorio  con  i
procedimenti amministrativi previsti all'Art. 83.
    2. Gli interventi autorizzati devono essere effettuati sulla base
di   un   progetto   di  intervento,  redatto  da  tecnico  abilitato
all'esercizio della professione.
    3. Fanno parte del progetto per la costruzione di una nuova pista
forestale principale:
      a) relazione  tecnica  in cui si descrivono dettagliatamente le
caratteristiche  dell'opera,  le  modalita' esecutive, le motivazioni
che ne giustificano la costruzione;
      b) relazione geologica;
      c) carta  plano-altimetrica  a  scala non inferiore a 1:10.000,
con   indicazione  della  viabilita'  presente  e  del  tracciato  in
progetto, preventivamente picchettato a terra;
      d) planimetria  catastale  a scala non inferiore a 1:2.000, con
indicazione del tracciato;
      e) profilo longitudinale in scala 1:2.000 o 1:1.000;
      f) sezioni trasversali (scavo e riporto) in scala 1:100;
      g) computo metrico dei volumi di sterro e riporto;
      h) particolari  delle opere d'arte per lo sgrondo delle acque e
per l'attraversamento di fossi e torrenti in scala 1:100;
      i) planimetrie e sezioni degli eventuali tornanti.
    4.  Le  nuove  piste  forestali  devono  comunque  rispettare  le
seguenti caratteristiche tecniche:
      a) carreggiata   unica  con  larghezza  massima  di  tre  metri
comprese eventuali cunette e banchina;
      b) piazzole  per  lo  scambio  dei  veicoli procedenti in senso
contrario e per il deposito del legname;
      c) pendenza  longitudinale massima quindici per cento; solo per
tratti   non  superiori  a  cinquanta  metri  continui  e'  possibile
aumentate la pendenza fino al trenta per cento;
      d) scarpate  di  monte,  stabilizzate  come alla lettera f), di
altezza massima di un metro solo per tratti non superiori a cinquanta
metri continui; e' possibile aumentare l'altezza fino a 1,5 metri;
      e) idonee  opere d'arte per lo sgrondo delle acque superficiali
e per l'attraversamento di eventuali fossi e torrenti;
      f) sistemazione  ed il consolidamento delle scarpate di monte e
di valle con inerbimento, cespugliamento o con eventuali manufatti;
      g) distanza  minima  da  altre  piste  o strade, di cento metri
misurata lungo la linea di massima pendenza.
    5.  Se  la  pista  si  innesta  su strade in cui e' consentita la
libera  circolazione,  nel  punto  di  inserzione deve essere apposta
apposita  tabella indicante il divieto di transito ai sensi dell'Art.
7, comma 6 della legge regionale n. 28/2001.
    6.  Per i mancati adempimenti previsti dal progetto di intervento
autorizzato  viene applicata la sanzione di cui all'Art. 48, comma 11
della legge regionale n. 28/2001.