Art. 82. Costruzione di una nuova pista forestale principale 1. La costruzione di una nuova pista forestale principale deve essere autorizzata dall'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'Art. 83. 2. Gli interventi autorizzati devono essere effettuati sulla base di un progetto di intervento, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione. 3. Fanno parte del progetto per la costruzione di una nuova pista forestale principale: a) relazione tecnica in cui si descrivono dettagliatamente le caratteristiche dell'opera, le modalita' esecutive, le motivazioni che ne giustificano la costruzione; b) relazione geologica; c) carta plano-altimetrica a scala non inferiore a 1:10.000, con indicazione della viabilita' presente e del tracciato in progetto, preventivamente picchettato a terra; d) planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione del tracciato; e) profilo longitudinale in scala 1:2.000 o 1:1.000; f) sezioni trasversali (scavo e riporto) in scala 1:100; g) computo metrico dei volumi di sterro e riporto; h) particolari delle opere d'arte per lo sgrondo delle acque e per l'attraversamento di fossi e torrenti in scala 1:100; i) planimetrie e sezioni degli eventuali tornanti. 4. Le nuove piste forestali devono comunque rispettare le seguenti caratteristiche tecniche: a) carreggiata unica con larghezza massima di tre metri comprese eventuali cunette e banchina; b) piazzole per lo scambio dei veicoli procedenti in senso contrario e per il deposito del legname; c) pendenza longitudinale massima quindici per cento; solo per tratti non superiori a cinquanta metri continui e' possibile aumentate la pendenza fino al trenta per cento; d) scarpate di monte, stabilizzate come alla lettera f), di altezza massima di un metro solo per tratti non superiori a cinquanta metri continui; e' possibile aumentare l'altezza fino a 1,5 metri; e) idonee opere d'arte per lo sgrondo delle acque superficiali e per l'attraversamento di eventuali fossi e torrenti; f) sistemazione ed il consolidamento delle scarpate di monte e di valle con inerbimento, cespugliamento o con eventuali manufatti; g) distanza minima da altre piste o strade, di cento metri misurata lungo la linea di massima pendenza. 5. Se la pista si innesta su strade in cui e' consentita la libera circolazione, nel punto di inserzione deve essere apposta apposita tabella indicante il divieto di transito ai sensi dell'Art. 7, comma 6 della legge regionale n. 28/2001. 6. Per i mancati adempimenti previsti dal progetto di intervento autorizzato viene applicata la sanzione di cui all'Art. 48, comma 11 della legge regionale n. 28/2001.