Art. 82 
Modifica all'art. 6 della legge regionale  3  dicembre  2007,  n.  39
  (Programmi regionali  di  intervento  strategico  -  P.R.I.S.)  per
  agevolare la  realizzazione  delle  grandi  opere  infrastrutturali
  attraverso  la  ricerca  della  coesione  territoriale  e  sociale.
  Modifiche  alla  legge   regionale   3   dicembre   2007,   n.   38
  (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo) 
  1. Dopo il comma 9 dell'art. 6 della legge regionale n.  39/2007  e
successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti: 
  «9-bis. La continuita' occupazionale e produttiva di cui al comma 9
comporta, rispettivamente, il  mantenimento  dello  stesso  personale
occupato all'epoca dell'attivazione del P.R.I.S. ed  il  mantenimento
in   operativita'   dell'attivita'   economica,   comprensivo   delle
iscrizioni previste dalla vigente normativa. 
  9-ter. Il titolare dell'attivita' economica interferita, che riceve
l'indennita' dal soggetto attuatore dell'intervento infrastrutturale,
assume  l'obbligo  di  garantire  la  continuita'   occupazionale   e
produttiva di cui al comma 9, per il periodo di tre anni a  decorrere
dall'erogazione dell'indennita'. 
  9-quater.  L'obbligo,  di  cui  al  comma  9-ter,   decorre   dalla
sottoscrizione, da parte della  Regione  e  degli  enti  interessati,
dell'accordo che costituisce  approvazione  del  P.R.I.S.,  ai  sensi
dell'art. 5, comma 1. 
  9-quinquies. Il mancato rispetto  dell'obbligo,  di  cui  al  comma
9-ter,  comporta   la   restituzione   dell'indennita'   corrisposta,
comprensiva degli interessi legali nel frattempo maturati. 
  9-sexies. Al verificarsi di caso  fortuito,  forza  maggiore  o  di
altri gravi e sopravvenuti motivi, la Giunta regionale  autorizza  lo
scioglimento del vincolo di cui al comma 9-ter ed il mantenimento  in
capo al beneficiario dell'indennita' corrisposta. 
  9-septies. La Regione puo' effettuare controlli per  verificare  il
rispetto delle condizioni di cui al comma 9-bis.».