Art. 82 Modifica all'art. 6 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 (Programmi regionali di intervento strategico - P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo) 1. Dopo il comma 9 dell'art. 6 della legge regionale n. 39/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti: «9-bis. La continuita' occupazionale e produttiva di cui al comma 9 comporta, rispettivamente, il mantenimento dello stesso personale occupato all'epoca dell'attivazione del P.R.I.S. ed il mantenimento in operativita' dell'attivita' economica, comprensivo delle iscrizioni previste dalla vigente normativa. 9-ter. Il titolare dell'attivita' economica interferita, che riceve l'indennita' dal soggetto attuatore dell'intervento infrastrutturale, assume l'obbligo di garantire la continuita' occupazionale e produttiva di cui al comma 9, per il periodo di tre anni a decorrere dall'erogazione dell'indennita'. 9-quater. L'obbligo, di cui al comma 9-ter, decorre dalla sottoscrizione, da parte della Regione e degli enti interessati, dell'accordo che costituisce approvazione del P.R.I.S., ai sensi dell'art. 5, comma 1. 9-quinquies. Il mancato rispetto dell'obbligo, di cui al comma 9-ter, comporta la restituzione dell'indennita' corrisposta, comprensiva degli interessi legali nel frattempo maturati. 9-sexies. Al verificarsi di caso fortuito, forza maggiore o di altri gravi e sopravvenuti motivi, la Giunta regionale autorizza lo scioglimento del vincolo di cui al comma 9-ter ed il mantenimento in capo al beneficiario dell'indennita' corrisposta. 9-septies. La Regione puo' effettuare controlli per verificare il rispetto delle condizioni di cui al comma 9-bis.».