Art. 83. Procedimenti amministrativi 1. Gli interventi previsti agli articoli 78, comma 1, lettera c) e comma 2, 79, comma 1, lettera d), 81 e 82 sono sottoposti anche ai procedimenti amministrativi ai sensi delle vigenti norme di tutela ambientale e del paesaggio. 2. Tutte le comunicazioni previste negli articoli del presente titolo devono essere presentate all'ente competente per territorio almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori. 3. I procedimenti autorizzativi previsti agli articoli 78, comma 3 e 79, comma 2 sono assolti dall'ente competente per territorio che ha tempo novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta per autorizzare e dettare ulteriori prescrizioni sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento, o negare l'autorizzazione nel caso l'intervento richiesto pregiudichi l'assetto idrogeologico dei luoghi. Trascorso inutilmente tale periodo senza che siano state dettate da parte dell'ente competente per territorio le proprie determinazioni, l'intervento si intende autorizzato nel rispetto delle norme del presente regolamento. 4. I procedimenti amministrativi, previsti agli articoli 81, comma 1 e 82, comma 2 sono assolti dall'ente competente per territorio che ha tempo centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta per autorizzare e dettare ulteriori prescrizioni sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento, o negare l'autorizzazione nel caso l'intervento richiesto pregiudichi l'assetto idrogeologico dei luoghi. 5. Gli interventi indicati nelle comunicazioni e nelle autorizzazioni rilasciate devono essere realizzati entro trentasei mesi dalla data di invio della comunicazione o di emissione dell'atto autorizzativo. Trascorso inutilmente tale periodo le procedure amministrative devono ripetersi come indicato nei commi precedenti. 6. L'ente preposto al rilascio delle autorizzazioni previste dal presente regolamento deve provvedere ad inviare, per conoscenza, copia dei procedimenti amministrativi autorizzati agli organi di vigilanza competenti per territorio.