Art. 83.
                     Procedimenti amministrativi
    1.  Gli interventi previsti agli articoli 78, comma 1, lettera c)
e  comma 2, 79, comma 1, lettera d), 81 e 82 sono sottoposti anche ai
procedimenti  amministrativi  ai  sensi delle vigenti norme di tutela
ambientale e del paesaggio.
    2.  Tutte  le  comunicazioni previste negli articoli del presente
titolo  devono  essere  presentate all'ente competente per territorio
almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.
    3.  I procedimenti autorizzativi previsti agli articoli 78, comma
3  e 79, comma 2 sono assolti dall'ente competente per territorio che
ha tempo novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta per
autorizzare  e  dettare  ulteriori  prescrizioni sulla base di quanto
stabilito  dal  presente  regolamento,  o negare l'autorizzazione nel
caso  l'intervento  richiesto pregiudichi l'assetto idrogeologico dei
luoghi.  Trascorso  inutilmente  tale  periodo  senza che siano state
dettate  da  parte  dell'ente  competente  per  territorio le proprie
determinazioni,  l'intervento  si  intende  autorizzato  nel rispetto
delle norme del presente regolamento.
    4. I  procedimenti  amministrativi,  previsti  agli  articoli 81,
comma  1  e  82,  comma  2  sono  assolti  dall'ente  competente  per
territorio  che  ha tempo centoventi giorni dalla data di ricevimento
della  richiesta  per  autorizzare  e  dettare ulteriori prescrizioni
sulla  base  di  quanto  stabilito dal presente regolamento, o negare
l'autorizzazione   nel   caso   l'intervento   richiesto  pregiudichi
l'assetto idrogeologico dei luoghi.
    5.   Gli   interventi   indicati   nelle  comunicazioni  e  nelle
autorizzazioni  rilasciate  devono  essere realizzati entro trentasei
mesi dalla data di invio della comunicazione o di emissione dell'atto
autorizzativo.   Trascorso  inutilmente  tale  periodo  le  procedure
amministrative devono ripetersi come indicato nei commi precedenti.
    6.  L'ente preposto al rilascio delle autorizzazioni previste dal
presente  regolamento  deve  provvedere  ad  inviare, per conoscenza,
copia  dei  procedimenti  amministrativi  autorizzati  agli organi di
vigilanza competenti per territorio.