Art. 84. Nuove infrastrutture a rete 1. La realizzazione di nuove infrastrutture a rete deve essere autorizzata dall'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'Art. 87. 2. Gli interventi autorizzati devono essere effettuati sulla base di un progetto di intervento, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione. 3. Fanno parte del progetto di intervento: a) relazione tecnica che descriva con precisione il tipo di impianto a rete da realizzare, i lavori da svolgere, i relativi, movimenti terra, le opere previste per la corretta regimazione delle acque, la localizzazione e stoccaggio provvisorio e definitivo dell'eventuale terreno di risulta, gli interventi di manutenzione previsti; b) relazione geologica che definisca in particolare il livello di pericolosita' idrogeologica prima e dopo l'intervento e che contenga i risultati delle indagini e le verifiche di cui al decreto ministeriale 11 marzo 1988; c) corografia con ubicazione dell'area su carta topografica in scala 1:25.000; d) ubicazione delle opere e degli interventi su carta plano-altimetrica a scala non inferiore a 1:10.000; e) planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione della superficie di intervento; f) elaborati progettuali con sezioni di sbancamento e riporto che evidenzino l'andamento del profilo del terreno allo stato attuale e allo stato di progetto, prolungate per almeno venti metri oltre l'area interessata sia a monte che a valle. 4. Per i mancati adempimenti previsti dal progetto di intervento autorizzato viene applicata la sanzione amministrativa di cui all'Art. 48, comma 11 della legge regionale n. 28/2001.