Art. 84.
                     Nuove infrastrutture a rete
    1.  La  realizzazione  di nuove infrastrutture a rete deve essere
autorizzata  dall'ente  competente  per territorio con i procedimenti
amministrativi previsti all'Art. 87.
    2. Gli interventi autorizzati devono essere effettuati sulla base
di   un   progetto   di  intervento,  redatto  da  tecnico  abilitato
all'esercizio della professione.
    3. Fanno parte del progetto di intervento:
      a) relazione  tecnica  che  descriva  con precisione il tipo di
impianto  a  rete  da  realizzare,  i lavori da svolgere, i relativi,
movimenti  terra, le opere previste per la corretta regimazione delle
acque,  la  localizzazione  e  stoccaggio  provvisorio  e  definitivo
dell'eventuale  terreno  di  risulta,  gli interventi di manutenzione
previsti;
      b) relazione  geologica che definisca in particolare il livello
di  pericolosita'  idrogeologica  prima  e  dopo  l'intervento  e che
contenga  i risultati delle indagini e le verifiche di cui al decreto
ministeriale 11 marzo 1988;
      c) corografia  con ubicazione dell'area su carta topografica in
scala 1:25.000;
      d) ubicazione   delle   opere   e  degli  interventi  su  carta
plano-altimetrica a scala non inferiore a 1:10.000;
      e) planimetria  catastale  a scala non inferiore a 1:2.000, con
indicazione della superficie di intervento;
      f) elaborati  progettuali  con sezioni di sbancamento e riporto
che evidenzino l'andamento del profilo del terreno allo stato attuale
e  allo  stato  di  progetto, prolungate per almeno venti metri oltre
l'area interessata sia a monte che a valle.
    4.  Per i mancati adempimenti previsti dal progetto di intervento
autorizzato   viene  applicata  la  sanzione  amministrativa  di  cui
all'Art. 48, comma 11 della legge regionale n. 28/2001.