Art. 84 
 
         Modifiche alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 
       (Determinazione del contributo di concessione edilizia) 
 
  1. Alla tabella dell'allegato B della legge regionale n. 25/1995  e
successive modificazioni e integrazioni, sono apportate  le  seguenti
modifiche: 
    la voce: «Incentivo comunale per l'industria» della sigla  C2  e'
sostituita  dalla  seguente:  «Incentivo  comunale  per  industria  e
attivita' turistico-ricettive» e la correlativa percentuale:  «0-50%»
e' sostituita dalla seguente: «20-50%»; 
    la  denominazione  della  voce:   «Determinazione   degli   oneri
concessori  per  ristrutturazioni  edilizie»  e'   sostituita   dalla
seguente: «Determinazione del contributo di costruzione relativo agli
interventi sul patrimonio edilizio esistente»; 
    nella voce denominata: «Quota  applicabile  rispetto  alla  nuova
costruzione» la percentuale: «10-60%» e' sostituita  dalla  seguente:
«10-50%». 
  2. La nota 4.2 «Incentivo per l'industria e per altre categorie  di
funzioni (C2 - C3)» dell'allegato B della legge regionale n.  25/1995
e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  e'  sostituita  dalla
seguente: 
  «4.2. Incentivo per l'industria e le attivita'  turistico-ricettive
(C2) e per altre classi di funzioni (C3). 
  In funzione dei propri obiettivi di politica economica  e  sociale,
il Comune stabilisce uno  sgravio  degli  oneri  per  gli  interventi
relativi  alle  classi  di  funzioni  per   l'industria   (industria,
artigianato, movimentazione e distribuzione all'ingrosso di merci)  e
le  attivita'   turistico-ricettive   (ospitalita'   e   ricettivita'
alberghiera, all'aria aperta, nonche' extralberghiera ai sensi  della
vigente  legislazione  in  materia),  partendo  dal  livello   minimo
obbligatorio del 20% di cui alla voce C2  della  tabella  allegato  B
sino al massimo consentito del  50%,  purche'  valuti  che  cio'  sia
compatibile con il mantenimento di adeguati  standard  qualitativi  e
quantitativi delle urbanizzazioni. 
  Lo sgravio e' espresso in percentuale  dell'intera  voce  B  (quota
opere di urbanizzazione e aree e relative sottovoci) e per  le  altre
classi di funzioni (C3) puo' variare da 0 a 30%. 
  Esso deve essere esteso a tutti gli interventi  relativi  a  quella
categoria funzionale e non puo' essere legato a requisiti  soggettivi
del richiedente.».