Art. 84 Modifiche alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Determinazione del contributo di concessione edilizia) 1. Alla tabella dell'allegato B della legge regionale n. 25/1995 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: la voce: «Incentivo comunale per l'industria» della sigla C2 e' sostituita dalla seguente: «Incentivo comunale per industria e attivita' turistico-ricettive» e la correlativa percentuale: «0-50%» e' sostituita dalla seguente: «20-50%»; la denominazione della voce: «Determinazione degli oneri concessori per ristrutturazioni edilizie» e' sostituita dalla seguente: «Determinazione del contributo di costruzione relativo agli interventi sul patrimonio edilizio esistente»; nella voce denominata: «Quota applicabile rispetto alla nuova costruzione» la percentuale: «10-60%» e' sostituita dalla seguente: «10-50%». 2. La nota 4.2 «Incentivo per l'industria e per altre categorie di funzioni (C2 - C3)» dell'allegato B della legge regionale n. 25/1995 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituita dalla seguente: «4.2. Incentivo per l'industria e le attivita' turistico-ricettive (C2) e per altre classi di funzioni (C3). In funzione dei propri obiettivi di politica economica e sociale, il Comune stabilisce uno sgravio degli oneri per gli interventi relativi alle classi di funzioni per l'industria (industria, artigianato, movimentazione e distribuzione all'ingrosso di merci) e le attivita' turistico-ricettive (ospitalita' e ricettivita' alberghiera, all'aria aperta, nonche' extralberghiera ai sensi della vigente legislazione in materia), partendo dal livello minimo obbligatorio del 20% di cui alla voce C2 della tabella allegato B sino al massimo consentito del 50%, purche' valuti che cio' sia compatibile con il mantenimento di adeguati standard qualitativi e quantitativi delle urbanizzazioni. Lo sgravio e' espresso in percentuale dell'intera voce B (quota opere di urbanizzazione e aree e relative sottovoci) e per le altre classi di funzioni (C3) puo' variare da 0 a 30%. Esso deve essere esteso a tutti gli interventi relativi a quella categoria funzionale e non puo' essere legato a requisiti soggettivi del richiedente.».