Art. 85.
      Manutenzione delle aree di pertinenza degli elettrodotti
    1. Si considerano aree di pertinenza degli elettrodotti aerei:
      a) per  le  linee  ad altissima tensione (oltre 150.000 volts):
una  fascia  di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei
conduttori aumentati di nove metri per lato;
      b) per  le  linee  ad  alta  o  media  tensione:  una fascia di
larghezza  corrispondente  alla  proiezione  al  suolo dei conduttori
aumentata di sei metri per lato;
      c) per  le  linee  in  cavo  isolato:  una  fascia di larghezza
corrispondente  alla  proiezione al suolo dei conduttori aumentata di
un metro e mezzo per lato.
    2.  Per  la manutenzione delle aree di pertinenza di elettrodotti
aerei  sono consentiti i seguenti interventi, a condizione che non si
realizzino  opere  collaterali  soggette  ad  autorizzazione,  previa
comunicazione   di  intervento,  conforme  all'allegato  H,  all'ente
competente  per territorio con i procedimenti amministrativi previsti
all'Art. 87:
      a) nel caso di elettrodotti ad altissima alta e media tensione,
il  taglio  degli  arbusti  e  del  bosco  ceduo, senza l'obbligo del
rilascio di matricine, che abbia raggiunto l'eta' del turno minimo di
cui  all'Art. 26 e comunque il taglio di tutte le piante o polloni la
cui  chioma sia posta a meno di cinque metri dai conduttori o che sia
prevedibile  raggiungano tale distanza nei due anni successivi, anche
in deroga all'eta' del turno minimo di cui all'Art. 26;
      b) nel  caso  di linee a cavo isolato, la potatura delle chiome
che   interferiscono,   o   che  possono  interferire  nei  due  anni
successivi,  con  il  cavo  stesso,  il  taglio  delle  piante  poste
nell'area  di  pertinenza  della  linea stessa, quando l'interferenza
della  chioma  non  sia  risolvibile  tramite  potatura o nel caso di
piante inclinate o instabili;
      c) realizzazione, uso e manutenzione di piste di servizio senza
movimento   di   terra,   necessarie  all'attivita'  ispettiva  o  di
manutenzione dell'elettrodotto;
      d) sostituzione  dei  sostegni in elettrodotti a bassa tensione
con  altri di analoghe caratteristiche che, rispetto al preesistenti,
siano posti ad un raggio non superiore a cinque metri;
      e) sostituzione  dei  sostegni in elettrodotti a media tensione
con  altri di analoghe caratteristiche che, rispetto ai preesistenti,
siano posti ad un raggio non superiore a sette metri;
      f) sostituzione  dei  sostegni in elettrodotti ad alta tensione
con  altri di analoghe caratteristiche che, rispetto ai preesistenti,
siano posti ad un raggio non superiore a venti metri.
    3.   Per   l'esecuzione   di   interventi   in  difformita'  alla
comunicazione si applicano le sanzioni amministrative di cui all'Art.
48, comma 12 della legge regionale n. 28/2001.
    4.  Nel  caso  di  esecuzione  di  interventi senza.la preventiva
comunicazione   si  applicano  le  sanzioni  amministrative  previste
dall'Art. 48, comma 11 della legge regionale n. 28/2001.