Art. 85. Manutenzione delle aree di pertinenza degli elettrodotti 1. Si considerano aree di pertinenza degli elettrodotti aerei: a) per le linee ad altissima tensione (oltre 150.000 volts): una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentati di nove metri per lato; b) per le linee ad alta o media tensione: una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di sei metri per lato; c) per le linee in cavo isolato: una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di un metro e mezzo per lato. 2. Per la manutenzione delle aree di pertinenza di elettrodotti aerei sono consentiti i seguenti interventi, a condizione che non si realizzino opere collaterali soggette ad autorizzazione, previa comunicazione di intervento, conforme all'allegato H, all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'Art. 87: a) nel caso di elettrodotti ad altissima alta e media tensione, il taglio degli arbusti e del bosco ceduo, senza l'obbligo del rilascio di matricine, che abbia raggiunto l'eta' del turno minimo di cui all'Art. 26 e comunque il taglio di tutte le piante o polloni la cui chioma sia posta a meno di cinque metri dai conduttori o che sia prevedibile raggiungano tale distanza nei due anni successivi, anche in deroga all'eta' del turno minimo di cui all'Art. 26; b) nel caso di linee a cavo isolato, la potatura delle chiome che interferiscono, o che possono interferire nei due anni successivi, con il cavo stesso, il taglio delle piante poste nell'area di pertinenza della linea stessa, quando l'interferenza della chioma non sia risolvibile tramite potatura o nel caso di piante inclinate o instabili; c) realizzazione, uso e manutenzione di piste di servizio senza movimento di terra, necessarie all'attivita' ispettiva o di manutenzione dell'elettrodotto; d) sostituzione dei sostegni in elettrodotti a bassa tensione con altri di analoghe caratteristiche che, rispetto al preesistenti, siano posti ad un raggio non superiore a cinque metri; e) sostituzione dei sostegni in elettrodotti a media tensione con altri di analoghe caratteristiche che, rispetto ai preesistenti, siano posti ad un raggio non superiore a sette metri; f) sostituzione dei sostegni in elettrodotti ad alta tensione con altri di analoghe caratteristiche che, rispetto ai preesistenti, siano posti ad un raggio non superiore a venti metri. 3. Per l'esecuzione di interventi in difformita' alla comunicazione si applicano le sanzioni amministrative di cui all'Art. 48, comma 12 della legge regionale n. 28/2001. 4. Nel caso di esecuzione di interventi senza.la preventiva comunicazione si applicano le sanzioni amministrative previste dall'Art. 48, comma 11 della legge regionale n. 28/2001.