Art. 86.
Manutenzione  delle aree di pertinenza di altre infrastrutture a rete
                                aeree
    1. Si considera area di pertinenza di altre infrastrutture a rete
aeree,  una  fascia  di  larghezza  corrispondente alla proiezione al
suolo dell'infrastruttura, aumentata di due metri per lato.
    2.  Nelle  aree di pertinenza di cui al comma 1 e' sempre ammessa
la   potatura   delle   chiome  che  interferiscono,  o  che  possono
interferire  nei  due  anni successivi e il taglio delle piante poste
nell'area di pertinenza e di quelle inclinate o instabili che possono
danneggiare l'infrastruttura.