Art. 86. Manutenzione delle aree di pertinenza di altre infrastrutture a rete aeree 1. Si considera area di pertinenza di altre infrastrutture a rete aeree, una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dell'infrastruttura, aumentata di due metri per lato. 2. Nelle aree di pertinenza di cui al comma 1 e' sempre ammessa la potatura delle chiome che interferiscono, o che possono interferire nei due anni successivi e il taglio delle piante poste nell'area di pertinenza e di quelle inclinate o instabili che possono danneggiare l'infrastruttura.