Art. 86. Esercizio e limitazione del pascolo 1. Il pascolo nei boschi e negli altri terreni sottoposti a vincolo idrogeologico e' liberamente esercitabile, ad eccezione dei casi di cui al comma 2, purche' effettuato nel rispetto dei divieti e delle disposizioni tecniche del presente articolo. 2. Sono soggetti a dichiarazione: a) il pascolo delle capre in bosco; b) l'allevamento di selvaggina ungulata o di suini nei boschi recintati. 3. Nella dichiarazione di cui al comma 2, da presentare alla comunita' montana nei territori di propria competenza e alla provincia nei restanti territori, devono essere indicate le aree di pascolo, il numero dei capi allevati, le caratteristiche del soprassuolo e le modalita' di esercizio del pascolo. 4. Le specie ed il numero di animali da immettere al pascolo e le modalita' dello stesso devono essere commisurati alla effettiva possibilita' di pascolo ed in modo da evitare danni ai boschi, ai pascoli ed ai suoli. 5. Nei boschi cedui dopo il taglio di ceduazione e' vietato il pascolo degli animali ovini e suini prima che i polloni abbiano raggiunto l'altezza media di 2 metri e quello degli altri animali prima che gli stessi polloni abbiano raggiunto l'altezza media di 4 metri. 6. Nelle fustaie coetanee e' vietato il pascolo dall'anno in cui ha inizio il periodo di rinnovazione naturale od artificiale fino a quando la rinnovazione stessa non abbia raggiunto l'altezza media di 2 metri per il pascolo di ovini o di suini e di 4 metri per il pascolo di altri animali. 7. Nelle fustaie disetanee il pascolo e' vietato. 8. Il pascolo di qualsiasi specie di bestiame nei boschi percorsi da incendio e' vietato per dieci anni. In caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo prima della scadenza di tale periodo e comunque non prima di cinque anni dall'incendio, l'ente competente puo' autorizzare il pascolo prescrivendone modalita' e carico di bestiame ammissibile. 9. Il pascolo vagante, cioe' senza custode, puo' essere esercitato solo nei terreni ove iI pascolo e' consentito ai sensi del presente articolo, purche' tali terreni siano nella disponibilita' del possessore degli animali pascolanti. Le proprieta' contermini e i terreni, anche dello stesso possessore, in cui il pascolo e' vietato devono essere garantiti dallo sconfinamento degli animali con chiudende o altri mezzi. Ove non siano presenti adeguati sistemi atti ad impedire sconfinamenti e danni, il bestiame deve essere controllato da un custode. 10. Nelle aree in cui il pascolo e' vietato ai sensi del presente articolo, e' consentito il transito del bestiame da avviare al pascolo, purche' effettuato, senza soste, lungo strade, piste, tratturi e mulattiere. 11. Le comunita' montane per i territori di propria competenza e le province per i restanti territori possono sospendere o limitare il pascolo consentito o effettuato previa dichiarazione, qualora si verifichino o siano prevedibili danni rilevanti ai boschi, ai pascoli o ai suoli per pascolo disordinato o eccessivo. 12. Ai sensi dell'Art. 65, comma 3 della legge forestale, le comunita' montane per i territori di propria competenza e le province per i restanti territori, con specifico atto, anche per singole aree omogenee, possono disporre divieti di pascolo e prevedere limiti relativamente alle specie allevate e ai carichi ammissibili, in particolare: a) quando, in considerazione delle particolari condizioni dei boschi, dei pascoli o dei suoli, il pascolo possa provocare danni rilevanti agli stessi; b) quando, a seguito di incendio della vegetazione dei pascoli e dei terreni saldi, sia opportuno per la migliore ricostituzione del cotico erboso; c) quando si renda necessario per la conservazione di specie vegetali tutelate.