Art. 86.
                 Esercizio e limitazione del pascolo
    1.  Il  pascolo  nei  boschi  e  negli altri terreni sottoposti a
vincolo  idrogeologico  e' liberamente esercitabile, ad eccezione dei
casi di cui al comma 2, purche' effettuato nel rispetto dei divieti e
delle disposizioni tecniche del presente articolo.
    2. Sono soggetti a dichiarazione:
      a) il pascolo delle capre in bosco;
      b) l'allevamento  di  selvaggina ungulata o di suini nei boschi
recintati.
    3.  Nella  dichiarazione  di  cui  al comma 2, da presentare alla
comunita'   montana  nei  territori  di  propria  competenza  e  alla
provincia  nei  restanti territori, devono essere indicate le aree di
pascolo,   il  numero  dei  capi  allevati,  le  caratteristiche  del
soprassuolo e le modalita' di esercizio del pascolo.
    4. Le specie ed il numero di animali da immettere al pascolo e le
modalita'  dello  stesso  devono  essere  commisurati  alla effettiva
possibilita'  di  pascolo  ed  in modo da evitare danni ai boschi, ai
pascoli ed ai suoli.
    5.  Nei  boschi  cedui dopo il taglio di ceduazione e' vietato il
pascolo  degli  animali  ovini  e  suini  prima che i polloni abbiano
raggiunto  l'altezza  media  di  2 metri e quello degli altri animali
prima  che  gli stessi polloni abbiano raggiunto l'altezza media di 4
metri.
    6.  Nelle fustaie coetanee e' vietato il pascolo dall'anno in cui
ha  inizio  il periodo di rinnovazione naturale od artificiale fino a
quando  la rinnovazione stessa non abbia raggiunto l'altezza media di
2  metri  per  il  pascolo  di  ovini  o di suini e di 4 metri per il
pascolo di altri animali.
    7. Nelle fustaie disetanee il pascolo e' vietato.
    8. Il pascolo di qualsiasi specie di bestiame nei boschi percorsi
da  incendio  e'  vietato  per  dieci  anni.  In  caso  di favorevole
ricostituzione  del soprassuolo boschivo prima della scadenza di tale
periodo  e  comunque  non  prima di cinque anni dall'incendio, l'ente
competente  puo'  autorizzare  il  pascolo prescrivendone modalita' e
carico di bestiame ammissibile.
    9.   Il   pascolo  vagante,  cioe'  senza  custode,  puo'  essere
esercitato solo nei terreni ove iI pascolo e' consentito ai sensi del
presente  articolo,  purche'  tali terreni siano nella disponibilita'
del possessore degli animali pascolanti. Le proprieta' contermini e i
terreni,  anche dello stesso possessore, in cui il pascolo e' vietato
devono   essere  garantiti  dallo  sconfinamento  degli  animali  con
chiudende o altri mezzi. Ove non siano presenti adeguati sistemi atti
ad   impedire   sconfinamenti   e  danni,  il  bestiame  deve  essere
controllato da un custode.
    10. Nelle aree in cui il pascolo e' vietato ai sensi del presente
articolo,  e'  consentito  il  transito  del  bestiame  da avviare al
pascolo,  purche'  effettuato,  senza  soste,  lungo  strade,  piste,
tratturi e mulattiere.
    11.  Le comunita' montane per i territori di propria competenza e
le province per i restanti territori possono sospendere o limitare il
pascolo  consentito  o  effettuato  previa  dichiarazione, qualora si
verifichino o siano prevedibili danni rilevanti ai boschi, ai pascoli
o ai suoli per pascolo disordinato o eccessivo.
    12.  Ai  sensi  dell'Art.  65,  comma 3 della legge forestale, le
comunita' montane per i territori di propria competenza e le province
per  i restanti territori, con specifico atto, anche per singole aree
omogenee,  possono  disporre  divieti  di  pascolo e prevedere limiti
relativamente  alle  specie  allevate  e  ai  carichi ammissibili, in
particolare:
      a) quando,  in  considerazione delle particolari condizioni dei
boschi,  dei  pascoli  o  dei suoli, il pascolo possa provocare danni
rilevanti agli stessi;
      b) quando,  a seguito di incendio della vegetazione dei pascoli
e dei terreni saldi, sia opportuno per la migliore ricostituzione del
cotico erboso;
      c) quando  si  renda  necessario per la conservazione di specie
vegetali tutelate.