Art. 87.
                     Procedimenti amministrativi
    1.  Gli  interventi previsti all'Art. 84 sono sottoposti anche ai
procedimenti  amministrativi  ai  sensi delle vigenti norme di tutela
ambientale e del paesaggio.
    2.  Tutte  le  comunicazioni previste negli articoli del presente
titolo  devono  essere  presentate all'ente competente per territorio
almeno quindici giorni prima dell'inizio dei lavori.
    3.  I  procedimenti amministrativi, previsti all'Art. 84 comma 1,
sono  assolti  dall'ente  competente  per  territorio  che  ha  tempo
centoventi  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della richiesta per
autorizzare  e  dettare  ulteriori  prescrizioni sulla base di quanto
stabilito  dal  presente  regolamento,  o negare l'autorizzazione nel
caso  l'intervento  richiesto pregiudichi l'assetto idrogeologico dei
luoghi  o contrasti con le finalita' di cui all'Art. 1, comma 2 della
legge regionale n. 28/2001.
    4.   Gli   interventi   indicati   nelle  comunicazioni  e  nelle
autorizzazioni  rilasciate  devono  essere realizzati entro trentasei
mesi   dalla  data  di  invio  della  comunicazione  o  di  efficacia
dell'autorizzazione.  Tale  durata puo' essere ridotta qualora l'ente
competente   per   territorio  ne  ravvisi  la  motivata  necessita'.
Trascorso inutilmente tale periodo le procedure amministrative devono
ripetersi come indicato nei commi precedenti.
    5  L'ente  preposto al rilascio delle autorizzazioni previste dal
presente  regolamento deve provvedere ad inviare per conoscenza copia
dei  procedimenti amministrativi autorizzati agli organi di vigilanza
competenti per territorio.