Art. 87. Procedimenti amministrativi 1. Gli interventi previsti all'Art. 84 sono sottoposti anche ai procedimenti amministrativi ai sensi delle vigenti norme di tutela ambientale e del paesaggio. 2. Tutte le comunicazioni previste negli articoli del presente titolo devono essere presentate all'ente competente per territorio almeno quindici giorni prima dell'inizio dei lavori. 3. I procedimenti amministrativi, previsti all'Art. 84 comma 1, sono assolti dall'ente competente per territorio che ha tempo centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta per autorizzare e dettare ulteriori prescrizioni sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento, o negare l'autorizzazione nel caso l'intervento richiesto pregiudichi l'assetto idrogeologico dei luoghi o contrasti con le finalita' di cui all'Art. 1, comma 2 della legge regionale n. 28/2001. 4. Gli interventi indicati nelle comunicazioni e nelle autorizzazioni rilasciate devono essere realizzati entro trentasei mesi dalla data di invio della comunicazione o di efficacia dell'autorizzazione. Tale durata puo' essere ridotta qualora l'ente competente per territorio ne ravvisi la motivata necessita'. Trascorso inutilmente tale periodo le procedure amministrative devono ripetersi come indicato nei commi precedenti. 5 L'ente preposto al rilascio delle autorizzazioni previste dal presente regolamento deve provvedere ad inviare per conoscenza copia dei procedimenti amministrativi autorizzati agli organi di vigilanza competenti per territorio.