Art. 87 Modifica all'art. 11 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) 1. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «omogenei e dei comprensori alpini e delle associazioni di promozione dell'arrampicata sportiva, individua, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono sostituite dalle seguenti: «di caccia e dei comprensori alpini e del Club alpino italiano, individua».