Art. 87 
Modifica all'art. 11 della legge regionale  1°  luglio  1994,  n.  29
  (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e  per  il
  prelievo venatorio) 
  1. Al comma 1 dell'art. 11  della  legge  regionale  n.  29/1994  e
successive modificazioni e integrazioni, le parole: «omogenei  e  dei
comprensori   alpini   e    delle    associazioni    di    promozione
dell'arrampicata sportiva, individua, entro dodici mesi dalla data di
entrata in  vigore  della  presente  legge,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di caccia e dei  comprensori  alpini  e  del  Club  alpino
italiano, individua».