Art. 88.
                          Progetti speciali
    1.  Si  intende  per  progetto  speciale  il progetto che prevede
modalita'  e  tecniche  di  intervento diverse da quelle stabilite al
titolo  II  del presente regolamento, fermi restando i divieti di cui
all'Art. 7 della legge regionale n. 28/2001.
    2.  I progetti speciali di cui al comma 1 dovranno essere redatti
da  tecnico  abilitato all'esercizio della professione e corredati di
tutti  gli elementi progettuali previsti dal regolamento in relazione
al  tipo  di  intervento  e  devono  dettagliatamente giustificare la
motivazione  per  la  quale  e'  necessario intervenire con modalita'
diverse da quelle stabilite dal regolamento.
    3. L'esecuzione degli interventi previsti in un progetto speciale
e'  subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione a fini ambientali
ed  all'autorizzazione  dell'ente  competente  per  territorio che ha
tempo  centoventi giorni per rilasciare o negare l'autorizzazione nel
caso  l'intervento  richiesto pregiudichi l'assetto idrogeologico dei
luoghi  o  contrasti con le finalita' di cui all'Art. 2, comma 1, del
presente regolamento.