Art. 88. Progetti speciali 1. Si intende per progetto speciale il progetto che prevede modalita' e tecniche di intervento diverse da quelle stabilite al titolo II del presente regolamento, fermi restando i divieti di cui all'Art. 7 della legge regionale n. 28/2001. 2. I progetti speciali di cui al comma 1 dovranno essere redatti da tecnico abilitato all'esercizio della professione e corredati di tutti gli elementi progettuali previsti dal regolamento in relazione al tipo di intervento e devono dettagliatamente giustificare la motivazione per la quale e' necessario intervenire con modalita' diverse da quelle stabilite dal regolamento. 3. L'esecuzione degli interventi previsti in un progetto speciale e' subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione a fini ambientali ed all'autorizzazione dell'ente competente per territorio che ha tempo centoventi giorni per rilasciare o negare l'autorizzazione nel caso l'intervento richiesto pregiudichi l'assetto idrogeologico dei luoghi o contrasti con le finalita' di cui all'Art. 2, comma 1, del presente regolamento.