Art. 88 
 
        Modifica all'art. 16 della legge regionale n. 29/1994 
 
  1. Dopo il comma 8 dell'art. 16 della legge regionale n. 29/1994  e
successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: 
  «8-bis. Fuori dalle zone  di  cui  al  comma  1  l'addestramento  e
l'allevamento dei cani da caccia sono consentiti dal 15  agosto  alla
seconda domenica di settembre su tutto  il  territorio  regionale  da
aprirsi alla caccia con esclusione del martedi' e del venerdi', salvo
restrizioni stabilite dalla Regione.».