Art. 88 Modifica all'art. 16 della legge regionale n. 29/1994 1. Dopo il comma 8 dell'art. 16 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: «8-bis. Fuori dalle zone di cui al comma 1 l'addestramento e l'allevamento dei cani da caccia sono consentiti dal 15 agosto alla seconda domenica di settembre su tutto il territorio regionale da aprirsi alla caccia con esclusione del martedi' e del venerdi', salvo restrizioni stabilite dalla Regione.».