Art. 89. Progetti di ricerca 1. Sono consentiti, previa comunicazione di intervento, conforme all'allegato H, all'ente competente per territorio, tutti gli interventi previsti in attivita' sperimentali e di ricerca se condotte da istituti ed enti di ricerca riconosciuti ed eseguiti sulla base di progetti di ricerca autorizzati dallo Stato, dalla Regione o dall'ente competente per territorio.