Art. 89.
                         Progetti di ricerca
    1.  Sono consentiti, previa comunicazione di intervento, conforme
all'allegato   H,  all'ente  competente  per  territorio,  tutti  gli
interventi  previsti  in  attivita'  sperimentali  e  di  ricerca  se
condotte  da  istituti  ed  enti  di ricerca riconosciuti ed eseguiti
sulla  base  di  progetti  di  ricerca autorizzati dallo Stato, dalla
Regione o dall'ente competente per territorio.