Art. 89 Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 29/1994 1. Dopo il comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: «1-bis. Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia di cui al comma 1, lettera b), ossia da appostamento fisso, puo' disporre di quindici giornate di caccia vagante nell'insieme delle altre forme anche con l'uso del cane, da effettuarsi a partire dalla terza domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, limitatamente agli ambiti territoriali o ai comprensori alpini di caccia in cui risulta iscritto. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui al comma 1, lettere a) e c), puo' esercitare a partire dal primo ottobre di ogni stagione venatoria quindici giornate di caccia da appostamento fisso in tutti gli ambiti territoriali e nei comprensori alpini della Regione, previo consenso del titolare dell'autorizzazione dell'appostamento fisso. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui al comma 1, lettere a) e c), puo' esercitare a partire dalla terza domenica di ottobre di ogni stagione venatoria quindici giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento temporaneo o in forma vagante, ad esclusione della beccaccia, in tutti gli ambiti territoriali e nei comprensori alpini della Regione. In tutti i casi, la fruizione delle quindici giornate non presuppone richiesta o adempimento alcuno, se non quello di evidenziare sul tesserino venatorio, cerchiando in modo indelebile, la giornata di caccia utilizzata in difformita' dall'opzione prescelta. Nella giornata in cui il cacciatore usufruisce di tale facolta', non gli e' consentito esercitare altra forma di caccia.». 2. Il comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «3. La forma di caccia prescelta in via esclusiva, di cui all'art. 12, comma 5, della legge n. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, e' riportata nel tesserino venatorio.».