Art. 89 
 
       Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 29/1994 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 29/1994  e
successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia  di  cui
al comma 1, lettera b), ossia da appostamento fisso, puo' disporre di
quindici giornate di caccia vagante nell'insieme  delle  altre  forme
anche con l'uso del  cane,  da  effettuarsi  a  partire  dalla  terza
domenica di ottobre di ogni stagione  venatoria,  limitatamente  agli
ambiti territoriali o ai comprensori alpini di caccia in cui  risulta
iscritto. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia  di  cui
al comma 1, lettere a) e c), puo'  esercitare  a  partire  dal  primo
ottobre di ogni stagione venatoria quindici  giornate  di  caccia  da
appostamento fisso in tutti gli ambiti territoriali e nei comprensori
alpini    della    Regione,    previo    consenso    del     titolare
dell'autorizzazione dell'appostamento fisso.  Il  cacciatore  che  ha
optato per le forme di caccia di cui al comma 1,  lettere  a)  e  c),
puo' esercitare a partire dalla terza domenica  di  ottobre  di  ogni
stagione  venatoria  quindici  giornate  di  caccia  alla  selvaggina
migratoria  da  appostamento  temporaneo  o  in  forma  vagante,   ad
esclusione della beccaccia, in tutti gli ambiti  territoriali  e  nei
comprensori alpini della Regione. In tutti i casi, la fruizione delle
quindici giornate non presuppone richiesta o adempimento  alcuno,  se
non quello di evidenziare sul tesserino venatorio, cerchiando in modo
indelebile,  la  giornata  di  caccia   utilizzata   in   difformita'
dall'opzione  prescelta.  Nella  giornata  in   cui   il   cacciatore
usufruisce di tale facolta', non gli e' consentito  esercitare  altra
forma di caccia.». 
  2. Il comma 3 dell'art. 18  della  legge  regionale  n.  29/1994  e
successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «3. La forma di caccia prescelta in via esclusiva, di cui  all'art.
12, comma 5, della legge n. 157/1992  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, e' riportata nel tesserino venatorio.».