Art. 9. Piani urbani del traffico 1. I comuni regionali con popolazione superiore a 10.000 abitanti, nonche' quelli con popolazione residente inferiore, individuati dalla regione sulla base di comprovate esigenze, adottano i "piani urbani del traffico" predisposti nel rispetto delle direttive emanate dal Ministero dei lavori pubblici nonche' degli indirizzi della programmazione regionale.