Art. 9.
                     Regolamento di attuazione.
    l.  Le  modalita' di attuazione della presente legge sono oggetto
di  uno  specifico regolamento che verra' approvato con deliberazione
del  consiglio  regionale,  su  proposta della giunta, entro tre mesi
dall'entrata in vigore della presente legge.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti, di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
      Catanzaro, 26 novembre 2001
                            CHIARAVALLOTI