Art. 9. Regolamento di attuazione. l. Le modalita' di attuazione della presente legge sono oggetto di uno specifico regolamento che verra' approvato con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 26 novembre 2001 CHIARAVALLOTI