Art. 9. Pianificazione del settore 1. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, sentito il comitato tecnico consultivo regionale di cui al precedente Art. 4, e sulla base della carta ittica, propone al consiglio regionale l'adozione del piano ittico regionale poliennale, contenente i criteri generali di pianificazione relativi a: a) applicazione del decreto legge 11 maggio 1999, n. 152, recante: "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"; b) criteri e metodologia da adottare per l'esecuzione delle opere di ripopolamento; c) criteri e metodologie da adottare per favorire la partecipazione degli utenti associati alle forme di gestione delle acque interne di cui ai successivi articoli 16 e 17. 2. Le province, in virtu' delle funzioni amministrative delegate ai sensi dell'Art. 14 comma legge n. 142 dell'8 giugno 1990, attuano sul territorio di propria competenza la pianificazione degli interventi mediante specifica programmazione.