Art. 9. Classe II, IlI e IV I. Le classi II, III e IV comprendono aree destinate ad uso prevalentemente residenziale, aree di tipo misto ed aree di intensa attivita' umana indicate nell'allegato A. 2. Per l'individuazione delle aree di classe II, III e IV, oltre ai criteri di cui all'Art. 7, comma 1, si tiene conto anche dei seguenti parametri: a) la densita' di popolazione ed abitativa; b) la densita' di esercizi commerciali e di uffici; c) la densita' di attivita' artigianali; d) il volume di traffico stradale. 3. I parametri di cui al comma 2 vengono valutati in bassa, media, alta densita' e possono assumere i seguenti pesi: a) 0 per densita' nulla; b) 1 per bassa densita'; c) 2 per media densita'; d) 3 per alta densita'. 4. Con riferimento al parametro della densita' abitativa, sono classificate zone a bassa densita' quelle prevalentemente a villino con non piu' di tre piani fuori terra, zone a media densita' quelle prevalentemente con palazzine di quattro piani ed attico e zone ad alta densita' quelle prevalentemente con edifici di tipo intensivo con piu' di cinque piani. 5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 6, 7, 8 e 9, le zone nelle quali la somma dei pesi di cui al comma 3 e' compresa tra 1 e 4 vengono definite di classe II, quelle nelle quali la somma dei pesi e' compresa tra 5 e 8 vengono definite di classe III e quelle nelle quali e' compresa tra 9 e 12 vengono definite di classe IV. 6. Le zone con piccole industrie e/o attivita' artigianali, le zone con presenza quasi esclusiva di poli di uffici pubblici, istituti di credito, quartieri fieristici ed altre attivita' di terziario similari, di centri commerciali, ipermercati ed altre attivita' commerciali similari, comunque caratterizzate da intensa attivita' umana, sono inserite in classe IV; rientrano nella medesima classe IV anche le zone in cui insistono le caserme e le carceri. 7. Discoteche, luoghi di intrattenimento danzante, ivi compresi i circoli privati a cio' abilitati, luoghi di pubblico spettacolo, questi ultimi se in ambiente chiuso o aperto, non possono essere inseriti in classi inferiori alla IV, quando costituenti corpo indipendente da altri edifici. 8. Le zone rurali in cui si fa uso costante di macchine agricole operatrici sono inserite nella classe III. 9. Gli insediamenti zootecnici di grandi dimensioni, i caseifici, le cantine, gli zuccherifici e gli altri stabilimenti di trasformazione del prodotto agricolo, sono considerati attivita' produttive e le zone su cui insistono devono essere inserite in una classe non inferiore alla IV.