Art. 9.
           Norme generali inerenti il tesserino venatorio
    1.  Il  tesserino  venatorio  regionale  ha validita' sull'intero
territorio  nazionale  nel  rispetto  delle  disposizioni  vigenti in
ciascuna Regione.
    2.  Il  cacciatore deve indicare mediante segni indelebili, prima
dell'inizio dell'attivita', negli appositi spazi, il giorno (G) ed il
mese  (M)  dell'esercizio  dell'attivita' venatoria e contrassegnare,
mediante  il segno x il tipo di caccia prescelta (V = vagante; A = da
appostamento).
    Deve  altresi'  indicare, qualora intenda esercitare la caccia in
ATC,  la  sigla  dell'ambito  territoriale  di  caccia  nell'apposito
riquadro.
    Il cacciatore che esercita la caccia in CA deve indicare la sigla
del comprensorio alpino nel riquadro predisposto per "ATC".
    Deve invece indicare solo la sigla della provincia, nell'apposito
riquadro,   qualora   intenda   esercitare   la   caccia  in  azienda
faunistico-venatoria o agri-turistico-venatoria.
    3.  Qualora la caccia sia esercitata in ATC o CA e' obbligatorio,
appena  abbattuto  un  capo di fauna selvatica stanziale, annotare la
sigla  corrispondente  alla  specie  abbattuta. Nel caso si tratti di
lepre  o  fagiano,  tale  capo deve essere contrassegnato mediante il
segno  x  apposto sulla sigla corrispondente, gia' prestampata, fermi
restando  i limiti di carniere di cui all'Art. 6. In caso di deposito
deve aggiungersi un cerchio intorno alla sigla.
    4.   Qualora   la   caccia   sia   esercitata   in  AFV  (Azienda
faunistico-venatoria), la sigla corrispondente ad ogni capo di specie
stanziale  abbattuta  deve  essere annotata o contrassegnata entro il
termine dell'attivita' giornaliera.
    5.  Per i prelievi di fauna selvatica migratoria in forma vagante
e'   obbligatorio   per  tutti  i  cacciatori,  compresi  coloro  che
esercitano  l'attivita'  in  AFV, indicare la sigla corrispondente ad
ogni  specie  abbattuta,  al  termine delle giornate di caccia: per i
prelievi  alla  fauna  selvatica  migratoria  da appostamento fisso e
temporaneo, l'indicazione di cui sopra deve avvenire ogniqualvolta si
cambia  o  si  lascia  il  sito  di  caccia; in caso di deposito deve
aggiungersi un cerchio intorno alla sigla.
    6.  I  capi  appartenenti  alla  fauna  selvatica  di allevamento
abbattuti in ATV (Azienda agri-turistico-venatoria) non devono essere
annotati ne' contrassegnati sul tesserino.
    7.  Nel tesserino sono indicate le sigle delle specie piu' comuni
in  Emilia-Romagna  e pertanto se si abbatte una specie consentita in
altre  Regioni  e non riportata in legenda, devono essere indicate le
sigle  ASS  oppure  ASM  (altre  specie stanziali oppure altre specie
migratorie).
    8.  Il  cacciatore,  appena terminata la stagione venatoria, deve
riportare  sulla  apposita scheda riepilogativa "caccia stanziale" la
sigla  del  proprio  o  dei  propri  ATC  ed il numero complessivo di
giornate e di capi abbattuti per le singole specie di fauna selvatica
stanziale  per ciascun ATC di appartenenza. Tale scheda dovra' essere
riconsegnata  all'ATC  entro trenta giorni dal termine della stagione
venatoria, compilando tante copie della scheda quanti sono gli ATC di
appartenenza.
    9.  Nel  rispetto  di  quanto  stabilito nel comma 1, qualora sia
consentito il prelievo di specie interessate dal regime di deroga, ai
fini degli adempimenti di cui all'Art. 9, comma 3, della direttiva n.
79/409  CEE,  il  cacciatore  dovra'  compilare,  appena terminata la
stagione   venatoria,  la  scheda  riepilogativa  "caccia  specie  in
deroga",  indicando  l'ATC  o  la  sigla  della  provincia,  se  tali
abbattimenti   sono  stati  effettuati  in  AFV,  nonche'  il  numero
complessivo  di  giornate  e di capi abbattuti per le singole specie.
Tale  scheda  dovra' essere inviata alla provincia di residenza entro
il 28 febbraio.
    10.   In   caso   di  mancata  consegna  o  anche  di  incompleta
trascrizione  dei  dati in tali schede sara' applicata la sanzione di
cui  all'Art.  61,  comma  2  della  legge regionale n. 8 del 1994, e
successive modifiche.
    11. Il cacciatore che usufruisce della facolta' di cui al comma 1
dell'Art.  36-bis  della  legge regionale n. 8 del 1994, e successive
modifiche, oltre alla compilazione prevista ai commi precedenti, deve
altresi'  compilare prima dell'inizio di ciascuna giornata l'apposita
scheda   "caccia  in  mobilita'  alla  fauna  migratoria",  indicando
mediante segni indelebili negli appositi spazi il giorno (G), il mese
(M), l'ATC e il numero di autorizzazione relativo alla giornata.
    12.  In  caso  di  deterioramento  o smarrimento del tesserino il
titolare per ottenere il duplicato, deve rivolgersi all'ente delegato
al  rilascio,  dimostrando  di aver provveduto alla relativa denuncia
all'autorita'   di   pubblica   sicurezza   o   locale  stazione  dei
Carabinieri.
    13.  Il  tesserino va riconsegnato all'ente che lo ha rilasciato,
al  momento  del  ritiro  di  quello  relativo  alla  nuova  stagione
venatoria.
    In  caso  di  mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non
integro   e   contraffatto,  l'interessato  non  potra'  ritirare  il
tesserino  relativo alla nuova annata venatoria, a meno che non venga
prodotta la denuncia di cui al comma 12.
    14.  Il  tesserino  e'  personale e non cedibile. Chiunque sia in
possesso  di  piu' di un tesserino di caccia e' perseguibile ai sensi
di legge.