Art. 9. Sospensione e cessazione dell'esercizio 1. Il titolare dell'autorizzazione amministrativa che intende sospendere temporaneamente l'esercizio deve darne preventiva comunicazione al comune. 2. La sospensione temporanea non puo' essere superiore a sei mesi, prorogabili dal comune - per comprovati motivi - per ulteriori sei mesi. Decorso tale termine l'attivita' si considera definitivamente cessata.