Art. 9.
               Sospensione e cessazione dell'esercizio
    1.  Il  titolare  dell'autorizzazione  amministrativa che intende
sospendere   temporaneamente   l'esercizio   deve   darne  preventiva
comunicazione al comune.
    2.  La  sospensione  temporanea  non  puo' essere superiore a sei
mesi,  prorogabili dal comune - per comprovati motivi - per ulteriori
sei   mesi.   Decorso   tale   termine   l'attivita'   si   considera
definitivamente cessata.